- nel Piano territoriale di coordinamento paesistico viene indicato l'assetto geomorfologico da "Ca" a "MO-A";
- le deliberazioni della REGIONE sono sovraordinate a quelle delle PROVINCE e dei COMUNI, ovvero quanto stabilito dagli strumenti di pianificazione da parte della REGIONE non possono essere modificati, ignorati o violati dagli Enti Locali (Comuni, Province, Comunità Montane);
- i COMUNI non possono quindi con propria deliberazione modificare, ignorare o violare quanto disposto da una deliberazione di esclusiva competenza della REGIONE LIGURIA, e nello specifico dal CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA;
- i Dirigenti della REGIONE LIGURIA non hanno potere di modificare, ignorare o violare quanto disposto da una deliberazione di esclusiva competenza della REGIONE LIGURIA, e nello specifico dal CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA;
- il COMUNE DI COSSERIA con in data 28.11.2009 approvava la delibera n. 38 avente come oggetto: "COLTIVAZIONE CAVA DI CALCARE DENOMINATA RIANAZZA - DESTINAZIONE URBANISTICA - PRESA D'ATTO" [clicca qui]
e nel che nel verbale di delibazione si apprende:
- che il Sindaco Andrea BERRUTI "Illustra al Consiglio il contenuto della presente deliberazione, con il contributo tecnico da parte del Responsabile area Territorio e Ambiente, riguardante la mera presa d'atto della destinazione urbanistica di una porzione del territorio comunale, in Loc. Rianazza, a zona Ca (Cava) a suo tempo non riportata sugli elaborati del vigente strumento urbanistico comunale durante la fase di stesura dello stesso per mero errore materiale";
- che alle richieste di chiarimento provenienti dal Consiglio, soprattutto sul carattere di urgenza posto alla deliberazione dall'Amministrazione Comunale, il Segretario Comunale, Silvano FERRANDO, rispondeva che: "tale urgenza è motivata dalla necessità di produrre, da parte dell'Ufficio tecnico Comunale entro il termine di Legge previsto in 30 gg, un certificato di destinazione urbanistica della zona, attualmente in fase di richiesta da parte della ditta attuale titolare dell'autorizzazione alla coltivazione e ripristino ambientale della Cava, e riportante la effettiva destinazione acquisita 'ope legis' come da motivazioni contenute nel presente atto."
- che si è di fronte ad una volontà palese di ignorare e violare il PIANO TERRITORIALE DELLE ATTIVITA' DI CAVA, così come definito dall'approvazione da parte del l'unico titolare di tale decisione, ovvero dal CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA con la deliberazione numero 7 del 27 febbraio 2008 (già citato allegato - che procedeva con Variante all'esclusione della CAVA RIANAZZA dalle Cave della Regione), in quanto si afferma che: "CONSIDERATO che la citata legge regionale n. 12/1979 prevedeva che il parere favorevole del Comune avesse valore di variante al vigente strumento urbanistico comunale con conseguente e inequivocabile destinazione dell'area interessata a zona CA (Cava) CONSIDERATO che per mero errore materiale non si è provveduto, in fase di stesura e approvazione del Piano regolatore Comunale approvato con D.P.G.R. n. 1126 del 20/10/1988, ad effettuare la verifica dell'esistenza di tale vincolo preesistente e delle conseguente perimetrazioni da ricomprendere "ex lege" nel citato strumento urbanistico";
- che la volontà fraudolenta con cui il Comune di COSSERIA procede diviene ancora più evidente nel momento in cui afferma nel medesimo atto che "RITENUTO oggi doveroso prendere atto di tale destinazione urbanistica esistente di fatto e di diritto e da considerarsi coincidente con la delimitazione a CA prevista dal Piano Territoriale Regionale della Attività di Cava (P.T.R.A.C)";
- che tale deliberazione richiama esclusivamente vecchi provvedimenti, ignorando sistematicamente il PTRAC vigente, ed arrogandosi il diritto ad una modifica che non compete al COMUNE cerca di far passare tale decisione d'urgenza come "correzione di un errore materiale", arrivando con il conclude, nel dispositivo, con:
"DELIBERADI PRENDERE ATTO, per i motivi esposti in narrativa della destinazione a zona CA (cava), esistente di fatto e di diritto, della porzione di territorio in Loc. Rianazza in Comune di Cossria, da considerarsi con la delimitazione a CA prevista nel P.T.R.A.C.,
DI DARE ATTO che per conseguenza, si provvederà all'annotazione sugli elaborati cartografici del vigente strumento urbanistico comunale della sopra descritta perimetrazione "ex lege" relativamente alla zona Ca.";
E fin qui qualcuno potrebbe ancora pensare che la REGIONE LIGURIA intervenga con la dovuta fermezza per ribadire la propria delibera... ed invece:
- anche il DIPARTIMENTO AMBIENTE della REGIONE LIGURIA, nella persona del Dirigente del servizio Dott.ssa Gabriella MINERVINI, con prot. 49715/1343 del 9 aprile 2008, avente ad oggetto "Provvedimento n. 11/2008 - Cava di calcare denominata "RIANAZZA" in Comune di COSSERIA (Savona). Utilizzo materiali classificati come "rifiuti" dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i." ignorava la deliberazione del CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA con la deliberazione numero 7 del 27 febbraio 2008 e procedeva quindi nel disporre in violazione della stessa deliberazione come si può evincere in particolare dai passaggi seguenti [Leggi qui e qui]:
- la Gabriella MINERVINI afferma "La cava in oggetto risulta autorizzata con decreto dirigenziale n° 2598 del 4 settembre 2008, con il quale è stato rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione regionale per l'esercizio di attività estrattiva finalizzato al ripristino del sito a suo tempo interessato dalla coltivazione; successivamente, la titolarità della predetta autorizzazione è stata trasferita - con provvedimento n° 135 del 22 gennaio 2008 - alla ditta R.M.I. Srl";
- la Gabriella MINERVINI fa inoltre riferimento ad una nota del COMUNE di COSSERIA, del 22 marzo 2008 (quindi anche questa successiva alla deliberazione della REGIONE LIGURIA in cui si cancellava la CAVA RIANAZZA dal P.T.R.A.C.), con cui il Comune stesso dava il proprio nulla osta (ma delibera del Comune stesso che modifica il proprio PUC in merito è ben posteriore, ovvero del novembre 2008), e nello specifico la nota della MINERVINI afferma: "Con nota n° 1388 del 22 marzo 2008 il Comune di Cosseria ha comunicato il proprio nulla osta al proseguo della pratica non avendo osservazioni particolari da formulare, evidenziando tuttavia "la necessità di porre la massima attenzione al rispetto delle prescrizioni essendo tale sito situato nelle immediatamente vicinanze di un pozzo artesiano a servizio dell'acquedotto comunale"";
- la stessa MINERVINI afferma inoltre che vi è stata, in data 26 marzo 2008, una riunione della CONFERENZA DI SERVIZI che non ha avuto alcuna osservazione in merito alla pratica, ignorando anche questa il particolare della cancellazione della CAVA RIANAZZA dal P.T.R.A.C.;
- in conclusione la MINERVINI procedeva quindi nel rilascio del "NULLA OSTA" richiamando il rispetto delle disposizioni relative all'autorizzazione n° 2598/2007, ovvero a provvedimento adottato quando la CAVA RIANAZZA era inserita nel PIANO da cui poi, nel febbraio 2008, è stata cancellata;
Chiaro??? Andiamo avanti...
- il sindaco del COMUNE DI COSSERIA, Andrea BERRUTI, in data 15 gennaio 2010, con prot. del Comune n. 179, affermava nuovamente che la riattivazione della CAVA di RIANAZZA come se la cancellazione delle stessa dal P.T.R.A.C. non vi fosse stata, cita a sostegno della regolarità gli antecedenti atti della REGIONE LIGURIA - DIPARTIMENTO AMBIENTE, ovvero il settore diretto dalla MINERVINI, e della PROVINCIA DI SAVONA - Settore DIFESA DEL SUOLO e TUTELA AMBIENTALE; [clicca qui]
- in merito alla PROVINCIA DI SAVONA "Settore Difesa del suolo e Tutela ambientale", il Sindaco BERRUTI scrive: "La Provincia di Savona - Settore Difesa del Suolo e Tutela Ambientale - Servizio Autorizzazioni Ambientali in data 2 giugno 2008 ha iscritto la ditta R.M.I. nel registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedure semplificate per avviare attività di recupero (R10) presso la cava Rianazza in Cosseria limitatamente a rifiuti definiti da codice CER 17 05 04 (terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 1705303*). Pertanto l'attività svolta attualmente dalla ditta RMI risulta finalizzata al ripristino del sito della Cava Rianazza mediante l'apporto di terre e rocce da scavo..."
- la data del provvedimento della PROVINCIA di SAVONA, se confermata la veridicità di quanto scritto dal Sindaco di COSSERIA, risulta successiva alla data di cancellazione della Cava di Rianazza dal P.T.R.A.C. e quindi anche questi redatto in violazione alla variante di cancellazione adottata dall'organo competente, ovvero dal CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA LIGURE;
E se non bastasse...
- in nessuno degli atti citati della REGIONE LIGURIA - DIPARTIMENTO AMBIENTE, né nella deliberazione e nota del COMUNE DI COSSERIA, vi è traccia di procedure/autorizzazioni indispensabili, quali VIA ed autorizzazione ex art. 216 d.lgs. 152/2006 per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti e della relativa autorizzazione anche in procedura semplificata;
- nella gestione della CAVA di RIANAZZA è subentrata la SCAVO-TER srl di Vado Ligure (Sv), di cui responsabile risulta Donato FOTIA, della famiglia FOTIA già nota in quanto riconducibile ad organizzazione criminale di stampo mafioso, citata in più Atti, che velocemente vediamo:
- tale società SCAVO-TER dei FOTIA a quanto risulta dalle segnalazioni da noi raccolte risultava ed in alcuni casi risulta costantemente in contatto, in particolare, con altre società di soggetti indicati - da molteplici rapporti investigativi e di inchieste - come legati o appartenenti ad organizzazioni mafiose quali:
Come panorama non è male, vero? E' la riviera ligure tra savonese e imperiese, non è il sud!