Signor procuratore della Repubblica. È questa la legalità che fa rispettare ? Una
"zona franca" per ville e nuovi agricoltori miracolati. Sequestrata, dal Noe, l'area archeologica del ponte Romano...
di Gilberto Costanza
Loano -Riprendo dalle Norme di Attuazione
(NTA) della Variante Generale al P.R.G..
L'art. 27 -
zone agricole "EI": edilizia ammessa:
1)-La zona
agricola"EI" si attua a mezzo di Piano Aziendale di approvazione della
Giunta
Comunale esteso alla integrale pertinenza di almeno una Azienda
Agricola. 2)-Gli indici di fabbricabilità sono fissati in 0,03 mc/mq
per la residenza e 0,03 mc/mq per gli annessi agricoli fino ad un
massimo di
mq. 100 di superficie lorda.
Accorpamenti 1)- E' consentito un
incremento planimetrico (accorpamento) del 15% del volume ottenibile con
l'indice qualora vengano realizzate, per più fondi ed in forma organica e
contigua e quindi in aderenza, due o più unità.
2)-In tal caso è
consentita la realizzazione della costruzione sul confine del lotto
interessato, quando è formalizzato l'accordo fra le parti e sia definita l'area
asservita.
3) In caso contrario la costruzione deve realizzarsi ad una
distanza non inferiore a mt. 5,00 dai confini e mt. 10,00 dalle altre
costruzioni.
Servizi annessi alla residenza 1)-Ogni entità
realizzata sia singola che multipla deve essere raggiungibile con strada, deve
essere servita da acquedotto, deve essere collegata con la rete di
distribuzione dell'energia elettrica e garantire lo smaltimento delle acque
nere tramite sistema di depurazione atto a soddisfare i requisiti stabiliti
dalla legge.
Asservimenti 1)-Possono essere asserviti lotti anche
non contigui ma che risultino compresi nelle sotto - zone agricole omogenee
"EI", sino al raggiungimento di una volumetria massima complessiva di mc. 600.
Parametri ammissibili:
- Indice fondiario
mc/mq Vedi norma
- % incremento sull'esistente 20%
- Altezza massima (H max)
mt 4,50
- Rapp. di copertura massimo (Rc max) mq/mq 10% del lotto su cui insiste
- Distanza minima dai confini mt 5,00
- Distanza minima dai fabbricati mt 10,00
Distanza minima dalle strade
pubbliche mt 5,00.
L'art. 28 -
zone agricole "ES" per
agricoltura tradizionale: norme eguali a quelle riportate nell'art. 27
salvo il
2)-L'indice per la residenza è fissato in 0,03 mc/mq; l'indice
per gli annessi agricoli è fissato nei termini seguenti:
·
Per
aziende fino a 5.000 mq - mq. 40
·
Per
aziende fino a 10.000 mq - mq 70
Per aziende oltre i 10.000 mq. -
mq 100.
L'art. 29 -
zone agricole "EE"- edilizia ammessa: 1)-Sono le zone agricole destinate a
bosco, al prato - pascolo, o gerbide in cui è consentita solo l'abitazione in
loco per la razionale conduzione agricola dei fondi. 2)-L'indice è fissato in 0,03 mc/mq
comprensivo degli annessi agricoli e della quota abitative, per un massimo di
0,02 mc/mq. Quest'ultimo funziona laddove si tratti di aree classificate ANI-MA
è consentita laddove la stessa sia connessa e funzionale ad una attività
prevalentemente zootecnica. 3)-A tal fine dovranno sussistere le seguenti condizioni:
· dovrà essere rilasciato parere
favorevole da parte del Servizio Agroalimentare che dovrà accertare sussistenza
della dimensione minima dell'azienda in base all'allegata tabella,
· il richiedente dovrà essere
imprenditore a titolo principale,
· dovrà essere prescritto il mantenimento
della destinazione d'uso agricola e l'abitazione annessa all'azienda agricola
non potrà essere alienata separatamente da quest'ultima.
Tabella per la
valutazione... Le parti della zona EE incluse tra le aree carsiche e
riclassificate quali zone S sono soggette alle particolari limitazioni
introdotte dal piano del Comitato tecnico per l'ambiente di cui alla L.R.
14/1990 (vedi voto del CTU 753/1998 allegato al DPGR di approvazione del
presente PRG).
L'art. 30 -
Attrezzature per agriturismo:
1)- E' consentito il
recupero a fini agrituristici, previa approvazione da parte della Giunta
Comunale di idoneo Piano Aziendale, del volume rimasto libero in seguito al
trasferimento dall'abitazione del coltivatore dei volumi di manufatti tecnici
preesistenti incompatibili con la residenza (stalle, magazzini, depositi,
laboratori). In tali spazi è consentito ricavare alcuni vani e servizi destinati
alla utilizzazione agrituristica, fatto salvo l'obbligo di adeguarsi alla
normativa contenuta nella Legge Regionale n. 39/1989 e s.m.i..
2)-Vani e servizi per attività agrituristiche sono altresì
ricavabili, in abitazioni agricole utilizzate da agricoltori, attraverso la
ristrutturazione e l'ampliamento nei limiti del 30% del volume esistente anche
senza l'osservanza dell'indice territoriale.
In tali due casi la concessione ad edificare è subordinata
alla stipula di una convenzione in cui vengano fissate le destinazioni dei
nuovi volumi ed i termini di utilizzo, esclusivamente a fini agrituristici. Gli
interventi edilizi comprendono: attrezzature per il tempo libero (spogliatoi,
locali per attrezzature tecnologiche), bar, ristoranti e le pensioni e le
locande come ai sensi della L.R. n. 11/82 e s.m.i.. (
continua nella prossima
puntata).
Il rinvio si rende necessario
(ancora una volta) per non tediare il lettore nel richiamare leggi e Norme
Attuative del P.R.G..
Per chi non
l'avesse ancora letto rimandiamo i lettori
all'elenco di tutti i proprietari
di azienda agricola che hanno richiesto uno o più Piani Aziendali di sviluppo
agricolo e approvati dalla Giunta comunale di Loano,
dall'anno 1999 al
giugno 2008, pubblicato nel settimanale n. 162 del 6 luglio 2008 di
TRUCIOLI SAVONESI.
Facciamo anche in questa occasione
riflessioni, ipotesi e domande.
Analizzando l'elenco sopra citato
si evidenziano curiosi dati (probabilmente casuali) come:
·
La prima richiesta
di approvazione di Piano Aziendale di Sviluppo Agricolo è stata presentata il
20/05/1998 - prot. N. 13.458 dalla signora
MARENGO Teresa finalizzata al
miglioramento fondiario dei terreni siti in località "Berbena" e "Costino Monte
Carmelo" per complessivi mq. 12.020, nonché alla costruzione di un edificio
agricolo sui mappali 1035 e 1036:
a) - "
ACCERTATO: - che la
signora
MARENGO Teresa è proprietaria dei terreni censiti al Fg. 15 con
i mapp. nr. 255 - 256 - 759 -1032 - 1034 - 1035 - 1036 - 1037 - 1038 ed al Fg.
14 con i mapp. nr. 423 e 632 - mentre ha la disponibilità dei restanti mediante
contratti di affitto di fondi rustici stipulati con i proprietari:
MARENGO Giuseppina e
VELLA
Adamo Serena;"
b) - "
RILEVATO: - che il Piano definisce le
caratteristiche qualitative e quantitative delle colture in atto e di quelle
future, con un beneficio fondiario medio annuo di £. 6.641.675=";
c) -
"INDIVIDUATO: - il collegamento oggettivo-funzionale tra gli edifici
da realizzare e l'esercizio delle attività agricole previste sul fondo in
questione;"
d) - "
VISTI: - gli artt. 27
e 23 (quest'ultimo sicuramente errore di scrittura perché doveva essere il 32-
ndr) delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante Integrale al Piano
Regolatore Generale, approvata con D.P.G.R. n. 372 del 04/12/1998; "
VISTA la
Legge 8 giugno 1990 -n. 142 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, legalmente espressi
per alzata di mano, "
DELIBERA ...". La Giunta Comunale era composta da:
P.I.
CENERE Francesco (Sindaco) - RAG.
VACCAREZZA Angelo (Vice Sindaco)
- PROF.
OLIVA Pietro (Assessore) - DOTT.
BOCCHIO Gianluigi
(Assessore) - P.I.
ZACCARIA Remo (Assessore) - DOTT.
AZZARELLO Alfredo (Assessore) -
SIG.
IETRI Leandro (Assessore). Partecipava alla seduta DR.
COLELLA
Grazia (Segretaria Generale).
La prima
riflessione consiste nel notare che la domanda è stata presentata in data 20
maggio 1998 e che la Variante Integrale al Piano Regolatore Generale,
unitamente alle Norme di Attuazione , è stata approvata dalla Giunta Regionale
in data 4 dicembre 1998 (sei mesi dopo!).
Casualità o preveggenza? Domande
:
1)-Se la richiedente era ed è residente in via Costino di Monte Carmelo al
n. 16 perché la Giunta comunale ha approvato il Piano Aziendale di una
ulteriore costruzione di un edificio agricolo?
2)-Era compatibile con le
Norme di Attuazione dichiarare la disponibilità di mappali mediante contratti
di affitto di fondi rustici?
3)-Da chi è abitato il nuovo edificio
agricolo e se ivi residente è coltivatore diretto? In caso contrario viene
pagata l'ICI e l'addizionale IRPEF?
4)-Sono stati fatti i dovuti
controlli ed accertamenti
da chi di dovere?
Se no:
perché? Insomma è tutto regolare?
Ovviamente sino a prova contraria è da ritenersi tutto regolare. Siamo comunque
in attesa di una cortese ed esauriente risposta!
Il seguito alla prossima puntata
che, oltre ad ultimare le Norme di attuazione col riportare l'art. 32,
riprenderemo altri casi e nomi di richiedenti Piano Aziendale di Sviluppo
Agricolo che saranno oggetto di riflessioni, ipotesi e domande.
Gilberto Costanza.
ULTIMA ORA/
Area archeologica di via Pontassi
Sottoposta a sequestro del Noe
A LOANO (non ancora letto sulle
cronache locali dei giornali): " L'AREA ARCHEOLOGICA DEL PONTE ROMANO IN VIA
PONTASSI SOTTOPOSTA A SEQUESTRO DAL NUCLEO COMANDO CARABINIERI TUTELA
PATRIMONIO CULTURALE DI GENOVA ".

Da alcuni giorni l'area archeologica del Ponte Romano in Via Pontassi (al
confine con Borghetto S. Spirito) è stata sottoposta a sequestro preventivo
(art. 321 C.P.P.)
per violazione delle norme di legge previste dal D.L.VO. 22.01.2004 nr. 42
(codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). Il provvedimento è stato
predisposto dal Nucleo Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di
Genova del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Sono sorpresi i nostri attenti Amministratori del Comune di Loano? In che
città vivevano e vivono?
Sono veramente convinti di amministrare per il bene dei
"propri cittadini"? Qualcuno della "Casta loanese" dovrebbe iniziare a
vergognarsi (anche per lo scempio edilizio e archeologico avvenuto, negli
ultimi decenni, nel territorio loanese) e trarre le dovute conclusioni
nei confronti dei cittadini loanesi e anche dei numerosi turisti che
frequentano la nostra Loano!
Signor Sindaco, signori Assessori, signori
Consiglieri comunali, ci vogliono più controlli sulle costruzioni edilizie!
Anche in questo importante
settore ci vuole più moralità e buon governo locale! C'è una particolare e
ossessiva attenzione nei confronti di
tutta la collettività, di
determinate categorie di loanesi (come i commercianti, gli automobilisti e
altre categorie che sono stati tartassati con aumenti indiscriminati di tasse
locali (
vedi addizionale IRPEF che negl'ultimi due anni è aumentata dal 0,2% allo 0,8%, pari ad un 300% in più
e anche servizi a domanda individuale), con nuove
tecnologie e ossessivi controlli).
Al bando gli opportunisti, gli affaristi,
gli amici degli amici, ecc.! Alcuni dicono e altri hanno scritto che io
sono
polemico nei miei interventi.
Non è così! E' vero che muovo critiche ( con intento costruttivo!),
che faccio riflessioni, ipotesi e domande. In oggi ho fatto molte domande e
documentato tanti problemi che mi interessano direttamente (specialmente quando
sono "tartassato" dai miei Amministratori in conseguenza di "
di chiara
irresponsabilità e incapacità" nella gestione del Comune) e che
interessa
tutta la collettività loanese! Lo scrive e lo sottoscrive il
cittadino
loanese Gilberto Costanza.
Nota: Gilberto Costanza è stato assessore del Comune di Loano e candidato nella
lista civica "èLoano"