Depositate le motivazioni della sentenza che ha condannato
15 persone e ne ha assolte 30 per le torture dei fermati in caserma...
I comportamenti riconosciuti come abuso, umiliatori e vessatori della
personalità c'erano stati, ma il codice italiano non prevede la tortura come
reato e non è stato possibile giudicare diversamente da come consentiva e
consente il codice penale italiano. E' questo il concetto cardine, oltre a
quelli sulle singole responsabilità e ruolo delle figure apicali o di
subordinazione dei vari agenti, carabinieri, poliziotti penitenziari, medici,
condannati o assolti per il caso Bolzaneto. Significativo il passaggio della
sentenza sul tema: «(...) Le condotte inumane e degradanti ( che avrebbero potuto senza dubbio ricomprendersi nella
nozione di "tortura" adottata nelle convenzioni internazionali )
compiute in danno delle parti offese transitate nella caserma della P.S. di
Ge-Bolzaneto durante i giorni del G8, condotte che questo Collegio ritiene
pienamente provate, come meglio si dirà in seguito (...)». I giudici poi
sottolineano un aspetto importante che, giuridicamente con la citazione della
Costituzione e dei dettati del codice, rappresenta una risposta tecnica alle
accuse di avere espresso una sentenza politica.
Scrivono infatti i giudici: «come in qualsiasi altro procedimento penale,
anche in questo processo, quantunque celebrato in un'atmosfera caratterizzata
da forti contrapposizioni politico-ideologiche sia sui mezzi di informazione
che nell'opinione pubblica, sono stati portati a giudizio non situazioni
ambientali o orientamenti ideologici, bensì, ovviamente, singoli imputati per
specifiche e ben individuate condotte criminose loro attribuite nei rispettivi
capi di imputazione, che costituiscono la via maestra da cui il giudicante non
deve mai deviare»,
Amaramente critica l'osservazione dei giudici sulle difficoltà incontrate in
sede di indagine e di processo per la scarsa collaborazione delle forze di
polizia per «un malinteso spirito di corpo». Come nel caso di un agente
altoatesino, non identificato, detto El Tigr "specializzato" nell'insultare
particolarmente gli arrestati di nazionalità tedesca. Come molto dura è la
valutazione degli insulti fasciti (parole odiose e inaccettabili).
Infine sulle assoluzioni un passaggio interessante, per i capi, che sarà
interessante mettere a confronto con le motivazioni, quando saranno note, del
processo Diaz: i vertici non avevano percezione di cosa accadeva o non c'era
prove che fossero presenti.
LA TORTURA E L'UMILIAZIONE DELLA PERSONALITA'
I giudici: «Condotte inumane e degradanti: episodi provati»
Cosa scrivono i giudici genovesi sul tema ? «Quanto al secondo corno del
problema, premesso che la mancanza, nel nostro sistema penale, di uno specifico
reato di "tortura" ha costretto l'ufficio del PM a circoscrivere le condotte
inumane e degradanti ( che avrebbero potuto senza
dubbio ricomprendersi nella nozione di "tortura" adottata nelle convenzioni
internazionali ) compiute in danno delle parti offese transitate
nella caserma della P.S. di Ge-Bolzaneto durante i giorni del G8, condotte che
questo Collegio ritiene pienamente provate, come meglio si dirà in seguito, in
virtù delle risultanze dibattimentali, nell'ambito, certamente non del tutto
adeguato, della fattispecie dell'abuso di ufficio, contestata in rapporto
all'art. 40 c.p., vanno posti alcuni punti fermi in ordine ai presupposti e
alle regole ermeneutiche che presiedono alla configurazione del delitto di cui
all'art. 323 c.p. e all'obbligo giuridico di impedire l'evento, previsto
nell'art. 40 c.p. per le figure apicali (...) ma anche in correlazione con i
delitti di ingiurie, percosse, lesioni, violenza privata in danno di diverse
parti offese addebitati alle figure c.d. "intermedie" ( per es., i comandanti
delle squadre di agenti di P.S. che avevano effettuato la vigilanza alle celle
in cui si trovavano custoditi gli arrestati e i fermati per identificazione)».
I giudici spiegano poi in termini giurisprudenziali il ragionamento
processuale, sulla base delle conferme emerse dall'incrocio delle singole
deposizioni, parti lese e di (pochi) alcuni operaotori dell'amministrazione
penitenziaria.
IL TRIBUNALE: A GIUDIZIO NON UNO SCONTRO DI
IDEOLOGIE, MA FATTI E IMPUTATI
l tribunale spiega poi «i metodi interpretativi testè esposti sono quelli ai
quali il Collegio si è informato nella valutazione delle condotte criminose
ascritte agli imputati sia "apicali" che "intermedi", avuto costante
riferimento al principio sancito dall'art. 27 della Carta Costituzionale, posto
che, come in qualsiasi altro procedimento penale, anche in questo processo,
quantunque celebrato in un'atmosfera caratterizzata da forti contrapposizioni
politico-ideologiche sia sui mezzi di informazione che nell'opinione pubblica,
sono stati portati a giudizio non situazioni ambientali o orientamenti
ideologici, bensì, ovviamente, singoli imputati per specifiche e ben
individuate condotte criminose loro attribuite nei rispettivi capi di
imputazione, che costituiscono la via maestra da cui il giudicante non deve mai
deviare, pena la violazione dell'altro cardine del nostro sistema di garanzie
processuali rappresentato dall'art. 24 della Costituzione».
LO SPIRITO DI CORPO, IL MURO DI GOMMA DELLE FORZE
DELL'ORDINE
I COLPEVOLI SENZA VOLTO: IL POLIZIOTTO EL TIGRE ALTOATESINO SPECIALISTA NEGLI
INSULTI AI DETENUTI DI ORIGINE TEDESCA
Amara la considerazione
sulle difficoltà incontrate nel completo accertamento della realtà dei fatti.
Scrivono i giudici:«In realtà, purtroppo, il
limite del presente processo è rappresentato dal fatto che, quantunque ciò sia
avvenuto non per incompletezza nell'indagine, che è stata, invece, lunga,
laboriosa e attenta da parte dell'ufficio del P.M., ma per difficoltà oggettive
( non ultima delle quali, come ha evidenziato la Pubblica Accusa, la scarsa
collaborazione delle Forze di Polizia, originata, forse, da un malinteso
"spirito di corpo") la maggior parte di coloro che si sono resi direttamente
responsabili delle vessazioni risultate provate in dibattimento è rimasta
ignota: valga per tutte la figura di un appartenente alla Polizia
Penitenziaria, descritto da diverse parti offese come persona di alta statura e
corporatura massiccia, soprannominato dai propri colleghi "er Tigre", che era
tra i più esagitati nel colpire e angariare gli arrestati, al quale, tuttavia,
non si è riusciti a dare un volto e un nome, così come è rimasto ignoto
l'agente di Polizia Penitenziaria altoatesino ( sicuramente identificato come
tale da numerose parti lese di provenienti da aree germanofone in virtù del
fatto che parlava la loro lingua con accento definito tirolese o, comunque,
della Germania meridionale), il quale si era "distinto" per una particolare
disposizione a insultare e deridere gli arrestati di lingua tedesca».
GLI INSULTI FASCISTI, LE PAROLE INACCETTABILI DELLA
POLIZIA "Espressioni ripugnanti e vessatorie" (...) Quella
notte, nella caserma di Bolzaneto, ci furono «espressioni di carattere politico
già di per sé intollerabili sulla bocca di appartenenti a Forze di polizia di
uno Stato democratico, che pone il ripudio del nazifascismo tra i valori della
propria Costituzione (...) Quelle espressioni sono risultate nella situazione
specifica, tanto più ripugnanti e vessatorie in quanto dirette contro persone
tutte appartenenti sia pure con sfumature e posizioni differenti tra loro a
un'area politico-sociale che si ricollega ai principi del pacifismo,
dell'antifascismo e dell'antirazzismo (...)
I VERTICI NON AVEVANO ESATTA PERCEZIONE, ASSOLTI Articolato il capitolo sulle responsabilità dei
vertici (un parallelismo con la sentenza Diaz è possibile, alti vertici
presenti in loco e nei luoghi degli abusi, ndr) "Per attribuire ai `vertici´ la
responsabilità di quanto avvenuto nella Caserma di Bolzaneto durante il G8 del
2001 sarebbe stato necessario raggiungere la prova che gli stessi vertici
fossero stati presenti ai fatti e avessero avuto perfetta percezione di quanto
stava avvenendo»
LA VICENDA
È stata depositata la motivazione della sentenza del tribunale di Genova per
i fatti avvenuti nella caserma di Bolzaneto durante il G8 del 2001. Il
documento - 467 pagine - fornisce la spiegazione della decisione di condanna e
assoluzione per il dibattimento relativo agli abusi e alle violenze perpetrati
nel carcere provvisorio di Bolzaneto, quello attivato e autorizzato sulla base
di una previsione dei servizi di informazione e del ministero del giugno 2001,
in base ai quali erano prevedibili non meno di 600 arresti nei giorni del g8.
Arrestati che le autorità penitenziarie non ritennero idoneo sistemare a
Marassi o nelle carceri liguri per problemi logistici e-o di trasferimento
forzato e temporaneo di parte dei detenuti già presenti nelle diverse strutture.
Il 14 luglio scorso, al termine di un processo durato molti mesi e dopo
oltre 9 ore di camera di consiglio, il tribunale presieduto da Renato De Lucchi
pronunciò una sentenza di condanna per 15 persone e 30 assoluzioni, comminando
pene variabili fra i 5 mesi e i 5 anni. I reati contestati agli imputati, a
vario titolo, erano abuso d'ufficio, violenza privata, falso ideologico, abuso
di autorità nei confronti di detenuti o arrestati, violazione dell'ordinamento
penitenziario e della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali. Tra gli altri fu condannato a 2 anni e 4 mesi di
reclusione Alessandro Perugini, ex vicecapo della digos di Genova. La pena più
ingente venne inflitta ad Antonio Biagio Gugliotta, ispettore della polizia
penitenziaria. I fatti risalgono al luglio 2001 quando nella caserma di
Bolzaneto vennero trasferiti - in transito - un gruppo di ragazzi no global
arrestati. In quella caserma, secondo l' accusa, vennero compiuti violenze e
soprusi fino alla violazione dei diritti e delle libertà individuali. Per
questo vennero rinviate a giudizio 45 persone tra poliziotti, funzionari della
questura, medici e poliziotti della penitenziaria.
Dal 29 dicembre si è lavorato sodo per salvare i dati e portare il sito in sicurezza all'estero. Abbiamo cercato, già che si doveva operare sul sito, di rinnovarlo e migliorarlo.
Ci sono ancora alcune cose da sistemare e lo faremo nei prossimi giorni. Ma intanto si riparte! Andiamo avanti. f.to i banditi
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"PEDOFILIA E OMERTA' Savona, chi sapeva ed ed taciuto su don Nello Giraudo?"
con documenti dell'inchiesta su don Nello Giraudo e documenti interni della Chiesa