Il Testo approvato dalla Commissione Bicamerale presieduta da Massimo d'Alema.
ART. 1.
1. La parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente:
«PARTE SECONDA
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Titolo I
COMUNE, PROVINCIA, REGIONE, STATO
Art. 55.
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato.
La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti.
I Comuni, le Province e le Regioni, nell'unità politica della
Repubblica, sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i
princìpi fissati dalla Costituzione.
I rapporti tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio di leale cooperazione.
La città di Roma è la capitale della Repubblica.
Art. 56.
Le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dalla
autonomia dei privati sono ripartite tra le Comunità locali,
organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al
principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle
autonomie funzionali, riconosciute dalla legge. La titolarità delle
funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini,
secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture
organizzative rispetto alle funzioni medesime.
È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni
regolamentari e amministrative anche nelle materie nelle quali spetta
allo Stato o alle Regioni la potestà legislativa, salve le funzioni
espressamente attribuite alle Province, alle Regioni o allo Stato dalla
Costituzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge, senza
duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive
responsabilità.
I Comuni esercitano le proprie funzioni regolamentari ed
amministrative con riferimento a tutti gli interessi delle rispettive
popolazioni, con particolare riguardo all'assetto e all'utilizzazione
del territorio, allo sviluppo economico, ai servizi pubblici. Il
principio di sussidiarietà si applica anche alle ripartizioni del
territorio comunale.
I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla
legge, ovvero situati nelle zone montane, esercitano, anche in parte,
le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è
conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.
Le Regioni, su iniziativa dei Comuni interessati e sentite le
Province, possono definire ordinamenti istituzionali anche
differenziati per le aree metropolitane, senza oneri finanziari
aggiuntivi.
Gli atti dei Comuni, delle Province e delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.
Art. 57.
La potestà legislativa è ripartita fra le Regioni e lo Stato dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.
Art. 58.
Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania;
Emilia-Romagna; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia;
Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana;
Trentino-Alto Adige; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto.
Il
Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige
e la Valled'Aosta godono di forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge
costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige si articola nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 59.
Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:
a) politica estera e rapporti internazionali; cittadinanza,
immigrazione e condizione giuridica dello straniero; elezioni del
Parlamento europeo; difesa e Forze armate; moneta, tutela del risparmio
e mercati finanziari;
b) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum
statali; bilancio ed ordinamenti tributari e contabili propri; princìpi
dell'organizzazione e dell'attività amministrativa statale;
coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; ordine pubblico e
sicurezza personale; ordinamenti civile e penale, ordinamenti
giudiziari e relative giurisdizioni; legislazione elettorale e organi
di governo comunali e provinciali;
c) disciplina generale della produzione e dello scambio di
beni e di servizi; norme generali sull'istruzione e sull'Università,
sui relativi titoli di studio e sulla loro utilizzazione professionale;
ordinamento generale della ricerca scientifica e tecnologica;
determinazione dei livelli minimi comuni delle prestazioni concernenti
i diritti sociali e la tutela della salute; disciplina generale dei
trattamenti sanitari; ordinamento generale della tutela e della
sicurezza del lavoro; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; tutela
dei beni culturali ed ambientali; grandi reti di trasporto; poste;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
ordinamento nazionale della comunicazione; ordinamento generale della
protezione civile; ordinamento nazionale delle attivitàsportive;
determinazione dei requisiti e dei parametri tecnici necessariamente
uniformi su tutto il territorio nazionale; produzione e commercio di
farmaci, narcotici e veleni; alimentazione e controllo delle sostanze
alimentari.
Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso
attribuita dalle altre disposizioni della Costituzione e per la tutela
di preminenti e imprescindibili interessi nazionali.
Lo Stato può delegare con legge alle Regioni funzioni normative nelle materie di cui al primo comma.
Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel
proprio ordine, la promozione e l'organizzazione di attività culturali.
Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad
ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa
dello Stato.
La Regione non può istituire dazi di importazione o
esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e
delle cose tra le Regioni, né limitare il diritto dei cittadini di
esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione,
l'impiego o il lavoro.
Il Governo della Repubblica può sostituirsi ad organi delle
Regioni, delle Province e dei Comuni, nel caso che da inadempienze
derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.
Art. 60.
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la
competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni
dalla sua pubblicazione.
Quando una Regione, una Provincia o un Comune ritenga che una
legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione
invada una propria competenza assegnata da norme costituzionali, può,
con deliberazione della rispettiva Assemblea, sollevare la questione di
legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nel
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto
avente valore di legge.
Art. 61.
Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce i princìpi fondamentali di organizzazione e di funzionamento.
Lo Statuto è approvato e modificato con legge dall'Assemblea
regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
deliberazioni successive su testo identico adottate ad intervallo non
minore di due mesi. Lo Statuto è sottoposto a
referendum
popolare quando, entro tre mesi dalla sua approvazione, ne faccia
richiesta un ventesimo degli elettori della Regione ed è promulgato se
ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se
è approvato con la maggioranza dei voti validamente espressi. Non si fa
luogo a
referendum se lo Statuto è approvato nella seconda deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale.
Lo Statuto disciplina:
a) la forma di governo della Regione, con riferimento ai
rapporti fra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il
Presidente della Regione;
b) lo scioglimento dell'Assemblea regionale;
c) l'iniziativa popolare di leggi e di atti amministrativi e la richiesta di
referendum;
d) la formazione delle leggi e degli atti normativi relativi
all'organizzazione e all'attività amministrativa della Regione, con
particolare riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni e delle
Province;
e) i princìpi dell'autonomia finanziaria della Regione e delle procedure di bilancio e di contabilità regionali.
La legge elettorale regionale è deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale.
Art. 62.
La legge regionale disciplina le forme e i modi:
a) delle intese con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie competenze, anche con la previsione di organismi comuni;
b) degli accordi della Regione nelle materie di sua
competenza con Stati o con enti territoriali all'interno di un altro
Stato, previo assenso del Governo, secondo norme di procedura adottate
con legge approvata dalle due Camere che preveda anche forme di assenso
tacito da parte del Governo e casi di recesso obbligatorio da
richiedere alla Regione con atto motivato.
Art. 63.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di una Assemblea regionale.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Art. 64.
L'autonomia finanziaria e tributaria è elemento costitutivo
dell'autonomia regionale. Fatti salvi i trasferimenti perequativi
destinati alle Regioni per cui ricorrono lecondizioni previste
dall'articolo 65, la Regione finanzia la propria attività con:
a) tributi propri, addizionali o sovraimposte sui tributi
erariali, istituiti con leggi regionali sulla base di princìpi
stabiliti con legge approvata dalle due Camere;
b) quote di tributi erariali riscossi nel territorio
regionale o entrate derivanti da basi imponibili di tributi erariali
riferibili al territorio regionale;
c) proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e da
tariffe e contributi richiesti agli utilizzatori dei servizi di
competenza delle Regioni.
Con legge approvata dalle due Camere sono disciplinate le
fattispecie nelle quali l'esercizio dell'autonomia finanziaria e
tributaria di una Regione provoca ripercussioni sulle basi imponibili o
sull'attività economica di altre Regioni.
Gli enti locali dispongono di autonomia finanziaria e
tributaria. Con legge approvata dalle due Camere sono definiti i
tributi propri, le addizionali o sovraimposte su tributi erariali
attribuite agli enti locali, riconoscendo autonomia nella fissazione
delle aliquote e, ove possibile, nella determinazione degli imponibili;
sono definite altresì le altre entrate collegate al gettito locale di
tributi erariali o regionali attribuite agli enti locali. Ad essi
competono inoltre proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi.
Al finanziamento dell'attività degli enti locali concorre infine, in
quanto necessario, lo Stato con propri trasferimenti ordinari di
risorse, ispirati a criteri di generalità e uniformità.
Le Regioni e gli enti locali hanno un proprio patrimonio. Con
legge approvata dalle due Camere sono determinati i princìpi per
l'attribuzione dei beni demaniali allo Stato, alle Regioni e agli enti
locali.
Le Regioni e gli enti locali possono ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento e
rispondono integralmente con il loro patrimonio delle obbligazioni
contratte. È esclusa ogni forma di garanzia dello Stato sui prestiti
accesi dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni. L'assunzione di
impegni di spesa in annualità può essere disposta dalle Regioni, dalle
Province e dai Comuni solo nelle forme e nei limiti stabiliti con legge
approvata dalle due Camere.
Con legge approvata dalle due Camere sono fissate norme dirette
a promuovere e realizzare il coordinamento tra l'attività finanziaria e
tributaria dello Stato e quella delle Regioni e degli enti locali.
Art. 65.
Con legge approvata dalle due Camere è istituito un Fondo
perequativo dal quale sono erogati i trasferimenti annui per le Regioni
con minore capacità fiscale per abitante.
Scopo del Fondo è quello di consentire alle Regioni
beneficiarie di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di loro
competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio e in condizioni
di massima efficienza ed economicità.
La costituzione e la distribuzione del Fondo sono definite con
legge approvata dalle due Camere secondo parametri uniformi e
oggettivamente determinabili; tali parametri sono determinati per un
periodo almeno quadriennale.
I trasferimenti dal Fondo perequativo integrano le risorse
proprie delle Regioni cui sono attribuiti e non hanno vincoli di
destinazione.
I servizi per i quali è richiesta uniformità di prestazione su
tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti
riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, possono essere
finanziati con fondi appositi e a destinazione vincolata.
Art. 66.
Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee regionali,
e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni di ciascuna
delle Regioni interessate espressa mediante
referendum, pos- sono essere modificati i confini e la denominazione delle Regioni esistenti.
Con la medesima procedura possono essere costituite nuove Regioni con popolazione non inferiore a due milioni di abitanti.
Con legge regionale, su proposta delle Assemblee regionali
interessate e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di
ciascun Comune espressa mediante
referendum, possono essere istituiti nuovi Comuni e mutati i confini e la denominazione dei Comuni esistenti.
Con legge regionale, adottata d'intesa con i Comuni proponenti,
e sentite le Province interessate, possono essere istituite nuove
Province o mutati i confini e la denominazione delle Province esistenti.
Titolo II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 67.
Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
Art. 68.
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.
Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza e l'integrità.
Vigila sul rispetto della Costituzione.
Assicura il rispetto dei trattati e dei vincoli derivanti
dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e
sovranazionali.
Art. 69.
Il Presidente della Repubblica:
a) presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la
difesa, istituito con legge approvata dalle due Camere, e ha il comando
delle Forze armate;
b) nomina il Primo ministro, tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati;
c) su proposta del Primo ministro, nomina e revoca gli altri membri del Governo;
d) autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo ed emana i decreti aventi valore di
legge approvati dal Consiglio dei ministri;
e) promulga le leggi. Può, prima della promulgazione,
chiedere una nuova deliberazione, con messaggio motivato alle Camere.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere
promulgata;
f) emana i regolamenti del Governo; può chiederne il
riesame. Se il Governo lo approva nuovamente, il regolamento deve
essere emanato;
g) indìce le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione;
h) indìce il
referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione;
i) invia messaggi alle Camere che possono dar luogo a dibattito;
l) dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento in seduta comune;
m) può concedere grazia e commutare le pene;
n) decreta le nomine previste dalla Costituzione e dalla
legge che indicano i casi nei quali queste avvengono su proposta del
Governo ovvero previo parere del Senato;
o) accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre,
l'autorizzazione delle Camere.
Art. 70.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni. Può essere rieletto una sola volta.
Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quaranta
anni di età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio è
incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o
privata.
Il Presidente del Senato, non oltre il novantesimo giorno
precedente la scadenza del mandato, indìce l'elezione, che deve aver
luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno
precedente la scadenza.
Le candidature sono presentate da
parlamentari, da rappresentanti italiani al Parlamento europeo, da
consiglieri regionali, da presidenti di Province e da sindaci, che vi
provvedono nel numero e secondo le modalità stabilite con legge
approvata dalle due Camere.
Con legge approvata dalle due Camere sono regolati i
finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la
partecipazione alle trasmissioni televisive e radiofoniche al fine di
assicurare la parità di condizioni tra i candidati.
È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza
assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia
ottenuto la maggioranza, si procede entro quattordici giorni al
ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero
dei voti.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le funzioni,
presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della
Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
La legge approvata dalle due Camere regola il procedimento
elettorale e stabilisce le altre modalità di applicazione del presente
articolo.
Art. 71.
La legge approvata dalle due Camere prevede disposizioni idonee ad
evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della
Repubblica e gli interessi pubblici.
L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge approvata dalle due Camere.
Art. 72.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui
egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni
del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indìce entro
dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica.
L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e
il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento.
L'impedimento permanente del Presidente della Repubblica è
dichiarato all'unanimità da un collegio composto dal Presidente del
Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati e dal
Presidente della Corte costituzionale.
Art. 73.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indire le elezioni
della Camera dei deputati prima del termine ordinario, nel caso di
dimissioni del Governo ai sensi dell'articolo 76. La Camera dei
deputati non può essere sciolta nell'ultimo semestre del mandato del
Presidente della Repubblica. Se il termine ordinario scade nel periodo
predetto, la durata della Camera dei deputati è prorogata. Le elezioni
della nuova Camera dei deputati si svolgono entro sei mesi
dall'elezione del Presidente della Repubblica.
La Camera dei deputati non può essere sciolta durante i sei
mesi che seguono le elezioni. Il termine è di dodici mesi qualora le
elezioni siano avvenute successivamente all'elezione del Presidente
della Repubblica.
Art. 74.
Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del
Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne
assume la responsabilità.
Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro,
l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento di queste,
l'indizione dei
referendum nei casi previsti dalla
Costituzione, il rinvio delle leggi e dei regolamenti con messaggio
motivato, la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle
Camere, le nomine dei componenti di organi costituzionali che sono
attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione.
Art. 75.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti
compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto
tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Titolo III
IL GOVERNO
Sezione I
Il Primo ministro e il Consiglio dei ministri.
Art. 76.
Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Primo ministro espone alle Camere il suo programma.
La Camera dei deputati esprime la sfiducia al Governo mediante
mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e
votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta. La mozione non
può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
presentazione. Tale termine è di ventiquattro orequando la mozione è
presentata in occasione dell'esposizione programmatica di cui al
precedente comma.
Non sono ammesse mozioni di sfiducia contro singoli ministri.
Il Primo ministro presenta le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica nei seguenti casi:
a) elezione della Camera dei deputati;
b) mancata approvazione, da parte della Camera dei deputati, della fiducia chiesta dal Governo;
c) approvazione della mozione di sfiducia di cui al terzo comma.
Il Primo ministro presenta altresì le dimissioni del Governo
all'atto dell'assunzione delle funzioni da parte del Presidente della
Repubblica. Comportano dimissioni del Governo le dimissioni o la morte
del Primo ministro ovvero il suo impedimento permanente, accertato dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Art. 77.
Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Governo determina e dirige la politica nazionale. Dispone
dell'amministrazione e delle Forze armate, nell'ambito delle norme
della Costituzione e della legge.
Il Primo ministro dirige l'azione del Governo. Mantiene l'unità
di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando
l'attività dei ministri. Presenta alle Camere i disegni di legge
deliberati dal Consiglio dei ministri.
I ministri rispondono individualmente degli atti di loro competenza.
I ministeri possono essere istituiti soltanto per le materie riservate alla competenza dello Stato.
La legge approvata dalle due Camere determina la incompatibilità
tra cariche di governo ed uffici o attività pubbliche e private e detta
le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati
dei membri del Governo e gli interessi pubblici.
Art. 78.
Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono
sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni,
alla giurisdizione ordinaria, insieme a coloro che in tali reati
concorrono, previa autorizzazione del Senato della Repubblica, secondo
le norme stabilite con legge approvata dalle due Camere.
Sezione II
La pubblica amministrazione.
Art. 79.
L'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione
comunale, provinciale, regionale e statale sono disciplinate dai
rispettivi regolamenti nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) legalità, imparzialità, trasparenza, economicità, rapidità , efficacia, efficienza e ragionevolezza dell'azione amministrativa;
b) diritto di accesso agli atti amministrativi ed ai documenti anche durante i procedimenti;
c) partecipazione dei privati ai procedimenti amministrativi;
d) facoltà di stipulare accordi sostitutivi di provvedimenti, e definizione dei procedimenti entro termini brevi e tassativi;
e) motivazione per i provvedimenti discrezionali;
f) previsione di sistemi di controllo interno di gestione e dei risultati conseguiti anche nella tutela dei diritti dei cittadini;
g) predisposizione di strumenti per l'analisi degli effetti
organizzativi e di funzionamento delle iniziative relative a progetti
di legge, regolamenti ed atti amministrativi generali.
Art. 80.
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono al servizio esclusivo della Repubblica.
Le leggi statali e regionali ed i regolamenti comunali e
provinciali stabiliscono le norme sui procedimenti disciplinari per
violazione dei doveri d'ufficio e sulle sanzioni direttamente
conseguenti all'accertamento della responsabilità in sede civile,
amministrativa o penale.
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni, se sono
componenti del Parlamento o delle Assemblee regionali, possono
conseguire promozioni soltanto per anzianità. Agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salve le
eccezioni previste dalla legge.
Art. 81.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi
a partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio
attivo, i funzionari e gli agenti di polizia, i rappresentanti
diplomatici e consolari all'estero.
Sezione III
Autorità di garanzia e organi ausiliari.
Art. 82.
Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza su determinate materie la legge può istituire apposite Autorità.
Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza dei tre quinti
dei suoi componenti i titolari delle Autorità di garanzia e di
vigilanza. La legge ne stabilisce la durata del mandato, i requisiti di
eleggibilità e le condizioni di indipendenza nello svolgimento delle
funzioni.
Art. 83.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo.
La Corte dei conti è organo di controllo dell'efficienza e
dell'economicità dell'azione amministrativa. Partecipa, nei casi e
nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere e alle Assemblee regionali sul
risultato del controllo eseguito nonché sulla gestione finanziaria del
bilancio dello Stato e delle Regioni.
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
L'Avvocatura dello Stato rappresenta, patrocina ed assiste in
giudizio le amministrazioni dello Stato e svolge le altre funzioni
stabilite dalla legge.
Titolo IV
IL PARLAMENTO
Sezione I
Le Camere.
Art. 84.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, eletti a suffragio universale e diretto.
La legge promuove l'equilibrio della rappresentanza elettorale tra i sessi.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 85.
Il numero dei deputati è di quattrocento.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua
dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 86.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i trentacinque anni di età.
Il numero dei senatori elettivi è di duecento.
Ad ogni Regione sono attribuiti cinque senatori; il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta uno.
La
ripartizione dei restanti seggi tra le Regioni si effettua in
proporzione alla popolazione quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Art. 87.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non nel
caso previsto dall'articolo 73 e, con legge approvata dalle due Camere,
in caso di guerra.
Art. 88.
L'elezione di ciascuna Camera ha luogo entro sessanta giorni dalla
fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il
ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente
e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 89.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per
iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un
quinto dei suoi componenti.
Art. 90.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna Camera e il
Parlamento in seduta comune possono deliberare, con la presenza della
maggioranza dei loro componenti, di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento in seduta
comune non sono valide se non è presente un terzo dei componenti e se
non sono approvate dalla maggioranza dei partecipanti al voto, salvo
che la Costituzione o i regolamenti delle Camere prescrivano una
maggioranza speciale.
I componenti del Governo, anche se non fanno parte delle
Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle
sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Il regolamento garantisce i diritti delle opposizioni in ogni
fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte
delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di
controllo e di garanzia; dispone l'iscrizione all'ordine del giorno di
proposte e iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e
previsione del voto finale.
Art. 91.
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere ovvero ad una Camera e ad un'Assemblea regionale.
Art. 92.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti
e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Ciascuna Camera delibera entro termini tassativi stabiliti dal proprio regolamento.
Art. 93.
Ogni componente del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 94.
I componenti del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle
loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun
componente del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato
della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in
esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia
colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto
l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i componenti
del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni
o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
L'autorizzazione della Camera di appartenenza è altresì
richiesta per l'utilizzazione in giudizio delle conversazioni di cui è
parte un componente del Parlamento, comunque oggetto di intercettazione
o di registrazione.
Art. 95.
I componenti del Parlamento ricevono un'indennità stabilita con legge approvata dalle due Camere.
Art. 96.
Spetta al Senato della Repubblica l'elezione di tre giudici della
Corte costituzionale, dei componenti di nomina parlamentare dei
Consigli superiori della magistratura, nonché ogni elezione o nomina
attribuita al Parlamento.
Nei casi stabiliti con legge approvata dalle due Camere, il
Senato esprime parere, previa eventuale audizione in seduta pubblica
delle Commissioni competenti, sulle nomine, proposte o designazioni di
competenza del Governo.
Con legge approvata dalle due Camere sono determinate le nomine di esclusiva responsabilità del Governo.
Art. 97.
Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione delle
Autonomie territoriali, presieduta da un senatore, formata per un terzo
da senatori, per un terzo dai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, per un terzo da rappresentanti dei
Comuni e delle Province eletti con le modalità stabilite con legge
approvata dalle due Camere.
La Commissione esamina i disegni di legge nei casi e nei modi
stabiliti dalla Costituzione ed esprime parere sulle questioni che
riguardano i Comuni, le Province e le Regioni.
Sezione II
La formazione delle leggi.
Art. 98.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalle Camere.
Sono approvate dalle due Camere le leggi che riguardano:
a) organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
b) istituzione e disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;
c) elezioni nazionali, europee e locali;
d) norme generali sui diritti fondamentali civili e politici e sulle libertà inviolabili della persona;
e) informazione, comunicazione radiotelevisiva;
f) norme penali, norme processuali, ordinamenti giudiziari e ordinamento delle giurisdizioni;
g) concessione di amnistia e di indulto;
h) ordinamento degli enti locali secondo le disposizioni del Titolo I.
Sono altresì approvate dalle due Camere le leggi di
autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di
delegazione legislativa nelle materie di cui al presente articolo,
nonché tutte le altre leggi previste dalla Costituzione e dalle leggi
costituzionali.
Art. 99.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun componente
delle Camere, a ciascuna Assemblea regionale e agli organi ed enti ai
quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la
proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto
redatto in articoli.
Art. 100.
I disegni di legge sono presentati alla Camera dei deputati, che li esamina e li trasmette al Senato della Repubblica.
Entro dieci giorni un quinto dei componenti del Senato può
chiedere che il disegno di legge sia riesaminato. Sulla richiesta il
Senato si pronuncia nei venti giorni successivi eventualmente
proponendo modifiche sulle quali la Camera dei deputati delibera in via
definitiva.
Art. 101.
Quando la legge deve essere approvata dalle due Camere, i disegni di
legge sono presentati al Senato della Repubblica, che li esamina e li
trasmette alla Camera dei deputati.
Se questa approva il disegno di legge in un testo diverso, le
disposizioni modificate sono assegnate a una speciale Commissione
formata da un uguale numero di componenti delle due Camere nominati dai
rispettivi Presidenti in modo da ri-specchiare la proporzione dei
gruppi in ciascuna Camera.
Il testo deliberato dalla Commissione speciale è sottoposto alla approvazione di ciascuna Camera con la sola votazione finale.
I regolamenti delle Camere stabiliscono speciali procedure.
Art. 102.
Ogni disegno di legge presentato o trasmesso ad una Camera è,
secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e
poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con
votazione finale.
I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati
per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Possono
altresì stabilire in quali casi e forme il disegno di legge esaminato
in Commissione è sottoposto alla Camera per l'approvazione senza
dichiarazione di voto dei singoli articoli nonché per l'approvazione
finale con sole dichiarazioni di voto.
Su richiesta del Governo sono con priorità iscritti all'ordine
del giorno di ciascuna Camera i disegni di legge presentati o accettati
dal Governo. Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia votato
entro una data determinata, secondo le modalità stabilite dai
regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso il termine, la Camera
deliberi su ciascun articolo con gli emendamenti proposti o accettati
dal Governo medesimo.
Art. 103.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un
mese dall'approvazione ovvero entro il termine più breve da esse
stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro
pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine
diverso.
Art. 104.
È indetto
referendum popolare per deliberare l'abrogazione
totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge,
quando lo richiedano ottocentomila elettori o cinque Assemblee
regionali.
Non è ammesso il
referendum per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto.
Non è altresì ammesso quando dalla sua approvazione deriverebbero discipline costituzionalmente illegittime.
La proposta sottoposta a
referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee.
In caso di abrogazione parziale il quesito è inammissibile se la
parte residua della legge o dell'atto avente valore di legge risulti di
impossibile applicazione.
La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del
referendum
dopo che siano state raccolte centomila firme o dopo che siano divenute
esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali.
Art. 105.
È indetto
referendum popolare per deliberare l'approvazione
di un progetto di legge di iniziativa popolare presentato da almeno
ottocentomila elettori, quando entro diciotto mesi dalla presentazione
le Camere non abbiano deliberato su di esso.
Si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 104.
La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del
referendum decorso il termine di cui al primo comma.
Art. 106.
Hanno diritto di partecipare al
referendum tutti i cittadini elettori.
La proposta soggetta a
referendum è approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del
referendum.
Prevede che la proposta sia formulata in modo chiaro per garantire
un'espressione di voto libera e consapevole. Determina il numero
massimo di
referendum da svolgere in ciascuna consultazione popolare.
Art. 107.
L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al
Governo per oggetti definiti ed omogenei, con determinazione di
princìpi e criteri direttivi, per la durata massima di due anni e nei
limiti di spesa stabiliti dalla legge di delegazione.
Art. 108.
In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo può
adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, recanti misure di
carattere specifico, di contenuto omogeneo e di immediata applicazione,
concernenti sicurezza nazionale, pubbliche calamità, norme finanziarie,
adempimento di obblighi comunitari dai quali derivi responsabilità
dell'Italia.
Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni
di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di
disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale,
conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in
materie già disciplinate con legge, regolare gli effetti prodotti e i
rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti,
disciplinare materie riservate alle leggi che devono essere approvate
dalle due Camere.
Il giorno stesso della sua adozione il decreto è presentato per
la conversione in legge alla Camera dei deputati che, anche se sciolta,
è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta
giorni dalla pubblicazione non sono convertiti in legge. Il regolamento
della Camera dei deputati assicura che la votazione finale avvenga
nell'osservanza del termine. I decreti non possono essere modificati se
non per la copertura degli oneri finanziari.
Le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 109.
Il Parlamento in seduta comune delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.
La Camera dei deputati delibera, su proposta del Governo,
l'impiego delle Forze armate fuori dai confini nazionali per le sole
finalità previste dalla Costituzione.
Art. 110.
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
L'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Art. 111.
È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che
sono di natura politica o militare, prevedono arbitrati o regolamenti
giudiziari, importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o
modificazioni di leggi.
Il Governo informa tempestivamente le Camere dei relativi
procedimenti di negoziazione, anche al fine dell'adozione di atti di
indirizzo.
Se un trattato incide direttamente sulla condizione di una
Regione o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, si procede
alla ratifica sentita l'Assemblea regionale o provinciale.
Art. 112.
Le Camere esaminano ogni anno i bilanci dello Stato e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro
mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono
stabilire nuovi tributi e nuove spese né modificare la legislazione in
materia. Gli emendamenti ai disegni di legge che costituiscono la
manovra annuale di finanza pubblica sono ammessi nei limiti massimi dei
saldi di bilancio previamente fissati secondo procedure previste dalla
legge di contabilità dello Stato e dai regolamenti delle Camere.
La legge di contabilità generale dello Stato è approvata dalle
due Camere. Stabilisce il contenuto dei bilanci e dei rendiconti e
disciplina le leggi in materia di spesa e di entrata. La medesima legge
determina le regole per la redazione del bilancio dello Stato e degli
enti pubblici in modo da favorire il controllo di efficienza e di
economicità nella gestione delle risorse pubbliche.
Le leggi che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate
indicano i mezzi per farvi fronte per l'intero periodo di applicazione
nell'osservanza dei limiti stabiliti per il ricorso all'indebitamento
con la legge di approvazione del bilancio. In caso di opposizione del
Governo, la Camera dei deputati può approvare disposizioni che
comportino maggiori oneri esclusivamente nel rispetto del principio di
compensazione degli effetti finanziari ed a maggioranza assoluta dei
componenti.
Art. 113.
I disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, di finanza e
contabilità pubblica, di tributi e di istituzione, disciplina e
ripartizione dei fondi perequativi sono presentati alla Camera dei
deputati.
I disegni di legge da questa approvati sono trasmessi al Senato
della Repubblica e sottoposti a deliberazione previo esame della
Commissione delle Autonomie territoriali.
Le disposizioni in materia di finanza regionale e locale,
istituzione, disciplina e ripartizione dei fondi perequativi sono
approvate dalla medesima Commissione.
Su richiesta di un terzo dei componenti del Senato le
deliberazioni adottate dalla Commissione sono sottoposte all'esame
dell'Assemblea, che può modificarle a maggioranza assoluta.
Sulle modifiche proposte dal Senato della Repubblica delibera in via definitiva la Camera dei deputati.
Con tale procedura sono approvati i disegni di legge di
trasferimento di poteri e risorse e di determinazione dei livelli
minimi delle prestazioni sociali nonché quelli per la tutela di
preminenti e imprescindibili interessi nazionali nelle materie
attribuite alle Regioni.
Art. 114.
Le Camere controllano l'attuazione delle leggi nello svolgimento
delle funzioni normativa e amministrativa del Governo e degli enti
pubblici.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico
interesse. Vi provvede in ogni caso su proposta di un terzo dei suoi
componenti.
Per lo svolgimento dell'inchiesta ciascuna Camera nomina tra i
propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la
proporzione dei vari gruppi.
Le Commissioni di inchiesta del Senato della Repubblica
procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Art. 115.
L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il
numero, le attribuzioni dei ministeri sono disciplinati dal Governo con
regolamenti, sulla base di princìpi stabiliti dalla legge.
Il Governo disciplina con regolamenti l'organizzazione della amministrazione statale.
Nelle materie di competenza statale non riservate dalla
Costituzione alla legge il Governo può adottare regolamenti nei limiti
in cui la disciplina non sia stabilita con legge. Nelle stesse materie
la legge può autorizzare il Governo ad adottare regolamenti per
abrogare norme di legge e a introdurre nuove disposizioni nel rispetto
dei princìpi e dei limiti da essa stabiliti.
Con regolamento si provvede altresì all'esecuzione e all'attuazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge.
Con legge approvata dalle due Camere sono stabiliti il
procedimento di formazione e le modalità di pubblicazione dei
regolamenti.
I regolamenti di cui al primo e secondo comma sono sottoposti a
giudizio di legittimità costituzionale nelle stesse forme e con le
stesse modalità previste per le leggi.
Titolo V
PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA
Art. 116.
L'Italia partecipa, in condizioni di parità con gli altri Stati e
nel rispetto dei princìpi supremi dell'ordinamento e dei diritti
inviolabili della persona umana, al processo di integrazione europea;
promuove e favorisce lo sviluppo dell'Unione europea ordinata secondo
il principio democratico e il principio di sussidiarietà.
Ulteriori limitazioni di sovranità sono approvate a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera e possono essere sottoposte
a
referendum a norma dell'articolo 104.
Art. 117.
Le Camere definiscono gli indirizzi di politica comunitaria.
Il Governo informa tempestivamente le Camere dei negoziati per
qualsiasi revisione dei trattati istitutivi delle Comunità europee,
nonché dei trattati che li hanno modificati o integrati.
Successivamentesottopone alle Camere il progetto di revisione al fine
di acquisirne gli eventuali indirizzi.
Prima di concorrere alla formazione di norme comunitarie, il
Governo informa in modo esauriente le Camere per l'adozione dei
relativi atti di indirizzo.
Le Camere esprimono parere preventivo al Governo in relazione
alla designazione dei membri degli organi delle istituzioni dell'Unione
europea.
Art. 118.
Le Regioni partecipano, nei modi previsti dalla legge approvata
dalle due Camere, alla formazione della volontà dello Stato in
riferimento agli atti dell'Unione europea e ai trattati internazionali
che incidono nelle materie di loro competenza. Nelle medesime materie
le Regioni provvedono direttamente all'attuazione ed alla esecuzione
del diritto comunitario.
Nel caso in cui la Regione non provveda, il Governo, informate
le Camere, adotta le misure necessarie che mantengono efficacia fino
all'adempimento regionale.
Qualora una competenza regionale sia reputata illegittimamente
lesa da un atto dell'Unione europea, e non siano previsti mezzi di
ricorso regionale diretto, l'Assemblea regionale può, con deliberazione
adottata a maggioranza assoluta, richiedere che il Governo ricorra
presso gli organi giurisdizionali dell'Unione europea. Il Consiglio dei
ministri provvede con decisione motivata.
Titolo VI
LA MAGISTRATURA
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale.
Art. 119.
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici e i magistrati del pubblico ministero sono soggetti
soltanto alla legge. Le norme sull'ordinamento giudiziario assicurano
il coordinamento interno e l'unità di azione degli uffici del pubblico
ministero.
La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, che ne assicura la ragionevole durata.
Il procedimento si svolge nel contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parità, secondo il principio dell'oralità e davanti a
giudice imparziale.
La legge assicura l'effettivo esercizio del diritto di difesa, in ogni fase del procedimento, anche da parte dei non abbienti.
Art. 120.
La funzione giurisdizionale è unitaria ed è esercitata dai giudici
ordinari e amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei
rispettivi ordinamenti giudiziari.
Non possono essere istituiti giudici straordinari.
Presso gli organi giudiziari ordinari e amministrativi possono
istituirsi sezioni specializzate per determinate materie, anche con la
partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
Possono essere istituiti giudici speciali esclusivamente per
determinate materie diverse da quella penale e per il solo giudizio di
primo grado. Per la giustizia tributaria possono tuttavia essere
istituiti giudici speciali anche per il giudizio di secondo grado.
La legge stabilisce per quali materie possono essere nominati
giudici non professionali, anche al fine di giudizi di sola equità.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
Art. 121.
La giurisdizione amministrativa è esercitata dai giudici dei
tribunali ammini-strativi regionali e della Corte di giustizia
amministrativa sulla base di materie omogenee indicate dalla legge.
Il giudice amministrativo, su iniziativa del pubblico
ministero, giudica della responsabilità patrimoniale dei pubblici
funzionari nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre materie
specificate dalla legge.
I tribunali militari sono istituiti solo per il tempo di guerra
o per l'adempimento di obblighi internazionali ed hanno giurisdizione
soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze
armate.
Art. 122.
I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico
ministero costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni
potere.
Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria si compone
di una sezione per i giudici e di una sezione per i magistrati del
pubblico ministero. Il diverso numero dei componenti di ciascuna
sezione è determinato dalla legge. La legge stabilisce funzioni e
competenze delle sezioni riunite.
I componenti di ciascuna sezione sono eletti per tre quinti
rispettivamente dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero tra
gli appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Senato della
Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche
ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente e ciascuna sezione
elegge il proprio presidente tra i componenti designati dal Senato
della Repubblica.
Il Ministro della giustizia può partecipare, senza diritto di
voto, alle riunioni delle sezioni riunite e di ciascuna sezione del
Consiglio e presentare proposte e richieste.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né assumere cariche pubbliche elettive.
Art. 123.
Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fa parte di diritto il presidente della Corte di giustizia amministrativa.
Gli altri componenti sono eletti per tre quinti da tutti i
magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per due
quinti dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di
università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di
esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti designati dal Senato della Repubblica.
Il Ministro della giustizia può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e presentare proposte e richieste.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né assumere cariche pubbliche elettive.
Art. 124.
Spettano ai Consigli superiori della magistratura ordinaria e
amministrativa, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari,
esclusivamente le funzioni amministrative riguardanti le assunzioni, le
assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici
e dei magistrati del pubblico ministero.
Art. 125.
Spettano alla Corte di giustizia della magistratura i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei giudici ordinari e amministrativi e dei
magistrati del pubblico ministero. La Corte è altresì organo di tutela
giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi
assunti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e
amministrativa.
La Corte è formata da nove membri, eletti tra i propri
componenti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e
amministrativa.
Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria elegge sei
componenti, di cui quattro tra quelli eletti dai giudici e dai
magistrati del pubblico ministero e due tra quelli designati dal Senato
della Repubblica. Il Consiglio superiore della magistratura
amministrativa elegge tre componenti, di cui due tra quelli eletti dai
giudici e uno tra quelli designati dal Senato della Repubblica. I
componenti designati tra quelli eletti dai magistrati sono scelti
assicurando la rappresentanza delle varie categorie.
La Corte elegge un presidente tra i componenti eletti tra quelli designati dal Senato della Repubblica.
I componenti della Corte non possono partecipare ad altra
attività dei rispettivi Consigli di provenienza e durano in carica fino
allo scadere del mandato di tali organi.
Art. 126.
Le nomine dei magistrati ordinari e amministrativi hanno luogo per concorso e previo tirocinio.
Tutti i magistrati ordinari esercitano inizialmente funzioni
giudicanti per un periodo di tre anni, al termine del quale il
Consiglio superiore della magistratura ordinaria a sezioni riunite li
assegna all'esercizio di funzioni giudicanti ovvero inquirenti, previa
apposita formazione e valutazione di idoneità.
Il passaggio tra l'esercizio delle funzioni giudicanti e del
pubblico ministero è successivamente consentito a seguito di concorso
riservato, secondo modalità stabilite dalla legge.
In nessun caso le funzioni giudicanti penali e quelle del
pubblico ministero possono essere svolte nel medesimo distretto
giudiziario.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina,
anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite
a giudici di primo grado.
Su designazione dei Consigli superiori della magistratura
possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per
meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche
e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti
negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina
di avvocati e professori universitari in materie giuridiche negli altri
gradi della giurisdizione.
Art. 127.
I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero sono inamovibili.
Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né
destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del
rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i
motivi e con le garanzie del contraddittorio stabiliti dai rispettivi
ordinamenti giudiziari o con il loro consenso.
La legge disciplina i periodi di permanenza nell'ufficio e
nella sede dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del
pubblico ministero.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Nell'esercizio delle rispettive funzioni, i giudici ordinari e
amministrativi ed i magistrati del pubblico ministero si attengono ai
princìpi di responsabilità, correttezza e riservatezza.
L'ufficio di giudice ordinario e amministrativo e di magistrato
del pubblico ministero è incompatibile con qualunque altro ufficio,
incarico e professione. I giudici ordinari e amministrativi e i
magistrati del pubblico ministero non possono far parte di collegi
arbitrali, né essere distaccati presso Ministeri o altre pubbliche
amministrazioni. Possono partecipare alle competizioni elettorali solo
se si dimettono prima della presentazione delle liste elettorali.
Art. 128.
Le norme sugli ordinamenti giudiziari ordinario e amministrativo sono stabilite esclusivamente con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni
speciali, del pubblico ministero presso di esse e degli estranei che
partecipano all'amministrazione della giustizia.
Art. 129.
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 130.
Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura
ordinaria e amministrativa, il Ministro della giustizia provvede
all'organizzazione e al funziona-mento dei servizi relativi alla
giustizia, promuove la comune formazione propedeutica all'esercizio
delle professioni giudiziarie e forensi, esercita la funzione ispettiva
sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari, promuove l'azione
disciplinare.
La legge può individuare altri soggetti titolari in via sussidiaria dell'azione disciplinare.
Sezione II
Norme sulla giurisdizione.
Art. 131.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o
speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di
legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei
tribunali militari in tempo di guerra.
La legge assicura che la persona accusata di un reato sia
informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi
dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni
necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare
o far interrogare le persone da cui provengono le accuse a suo carico;
abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di
persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa e
l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita
gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua
impiegata nel processo.
Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice
penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente
l'intera materia cui esse si riferiscono.
Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo.
Contro le decisioni della Corte di giustizia amministrativa il
ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione.
Art. 132.
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. La
legge stabilisce le misure idonee ad assicurarne l'effettivo esercizio.
Il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento
sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e
sull'uso dei mezzi di indagine.
Art. 133.
Nei confronti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, con le modalità stabilite dalla legge.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a
particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono
annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli
effetti previsti dalla legge stessa.
Titolo VII
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I
La Corte costituzionale.
Art. 134.
La Corte costituzionale giudica:
a) sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello
Stato e delle Regioni;
b) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale dei regolamenti, nei casi stabiliti dalla Costituzione;
c) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli in cui siano parti Stato, Regioni, Province e Comuni;
d) sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione;
e) sui ricorsi in materia di elezione del Presidente della Repubblica;
f) sulla ammissibilità dei
referendum abrogativi di leggi e di atti aventi valore di legge e dei
referendum sulle proposte di legge di iniziativa popolare;
g) sui ricorsi per la tutela, nei confronti dei pubblici
poteri, dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, secondo
condizioni, forme e termini di proponibilità stabiliti con legge
costituzionale.
Art. 135.
La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Cinque
giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici
sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa;
tre giudici sono nominati dal Senato della Repubblica; tre giudici sono
nominati dalle Regioni, secondo modalità stabilite con legge
costituzionale.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i
magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
amministrativa, i professori ordinari di università in materie
giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove
anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non
possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla
carica e dall'esercizio delle funzioni; nei successivi cinque anni non
può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di
nomina governativa o presso Autorità di garanzia o di vigilanza.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme
stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un
triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza
dall'ufficio di giudice. Non sono eleggibili a Presidente i giudici
negli ultimi due anni del loro mandato, salvo in caso di rielezione.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con qualunque
carica pubblica elettiva, con l'esercizio della professione di avvocato
e con ogni altra carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri
tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per
l'eleggibità a senatore, che il Senato della Repubblica compila ogni
nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la
nomina dei giudici ordinari.
Art. 136.
Le decisioni della Corte costituzionale sono pubblicate con le eventuali opinioni in dissenso dei giudici.
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una
norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di
avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione, salvo che la Corte non stabilisca un termine diverso,
comunque non superiore ad un anno.
La sentenza è comunicata alle Camere ed alle Assemblee
regionali interessate affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano
nelle forme costituzionali.
Art. 137.
La legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme e i
termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale,
nonché le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte
costituzionale.
La legge costituzionale stabilisce altresì condizioni, limiti e
modalità di proposizione della questione di legittimità costituzionale
delle leggi, per violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla
Costituzione, da parte di un quinto dei componenti di una Camera.
Con legge sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a
referendum popolare
quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un
quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque
Consigli regionali. La legge sottoposta a
referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a
referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale».
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
I
La Sardegna e la Sicilia, nel termine di due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale, possono adeguare
con legge regionale i rispettivi Statuti alle norme di cui alla
presente legge costituzionale, in quanto più favorevoli, nel rispetto
delle forme particolari di autonomia.
Gli Statuti delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto
Adige e Valle d'Aosta sono adeguati alle previsioni della presente
legge costituzionale, in quanto più favorevoli, con legge
costituzionale, su proposta deliberata dal Consiglio regionale entro
due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
L'adeguamento dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige è
adottato con legge costituzionale, nel rispetto delle forme particolari
di autonomia e degli obblighi internazionali, su proposta dei Consigli
delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme
deliberazione del Consiglio regionale.
Le modifiche approvate non sono comunque sottoposte a
referendum nazionale.
In mancanza delle proposte e delle deliberazioni dei Consigli
regionali e dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano entro il
termine di due anni, si applica il procedimento ordinario per la
revisione delle leggi costituzionali.
II
La potestà legislativa regionale relativa alle Province, di cui
all'articolo 66, quarto comma, è esercitata a decorrere dal quinto anno
successivo all'entrata in vigore della presente legge costituzionale.
III
Ciascuna Regione, con legge approvata entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale, definisce la
data di inizio dell'esercizio anche graduale delle nuove potestà
legislative ad essa spettanti, indicandola tra il primo e il quinto
anno successivo all'entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
Sulla base delle predette leggi regionali, entro i successivi
tre mesi il Governo, a seguito della riduzione delle attribuzioni
spettanti allo Stato, trasmette al Parlamento, per l'approvazione nei
successivi sessanta giorni, il piano di riorganizza-zione del sistema
amministrativo centrale e periferico, con l'indicazione dei tempi e dei
modi del trasferimento ai Comuni, alle Province e alle Regioni delle
risorse umane e dei conseguenti stanziamenti finanziari.
Entro i successivi sei mesi il Governo adotta a tal fine uno o
più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni
parlamentari.
Fino al trasferimento alle Regioni la relativa potestà legislativa è esercitata dallo Stato.
IV
Resta ferma l'attribuzione ai Comuni, alle Province e alle Regioni
delle funzioni amministrative statali già ad essi conferite o in corso
di conferimento sulla base delle leggi vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale.
V
I senatori a vita già nominati ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione nel testo abrogato conservano la carica.