Legge 20 giugno 2003, n. 140
"Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della
Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte
cariche dello Stato"
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21
giugno 2003
ART. 1.
1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche
riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino
alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto
previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della
Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio
dei ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione, il
Presidente della Corte costituzionale.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei
confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli
90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o
grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione
della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni
dell'articolo 159 del codice penale.
ART. 2.
1. Al comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale, il secondo
periodo è sostituito dal seguente: "Tuttavia, quando l'autorizzazione a
procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte
da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali
disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli
articoli 344, 345 e 346".
ART. 3.
1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per
la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno,
mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli
interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi
espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per
ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia
politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del
Parlamento.
2. Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita
l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice
dispone, anche d'ufficio, se del caso, l'immediata separazione del procedimento
stesso da quelli eventualmente riuniti.
3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo e in ogni altro caso in
cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione il
giudice provvede con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma
dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini
preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del
codice di procedura penale. Nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza
con i provvedimenti necessari alla sua definizione; le parti sono invitate a
precisare immediatamente le conclusioni ed i termini, previsti dall'articolo 190
del codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e
delle memorie di replica, sono ridotti, rispettivamente, a quindici e cinque
giorni. Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento
giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e grado.
4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti,
il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo
direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento
appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata in un
processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza
nell'udienza o entro cinque giorni.
5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del
comma 4, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e
comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da
parte della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una proroga del
termine non superiore a trenta giorni. La sospensione non impedisce, nel
procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili e, negli altri
procedimenti, degli atti urgenti.
6. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini
preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al
giudice, perché provveda ai sensi dei commi 3 o 4.
7. La questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche
direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento
giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti concerne i casi di cui al
comma 1. La Camera può chiedere che il giudice sospenda il procedimento, ai
sensi del comma 5.
8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia
altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all'autorità
giudiziaria la propria deliberazione; se questa è favorevole all'applicazione
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza
ritardo i provvedimenti indicati al comma 3 e il pubblico ministero formula la
richiesta di archiviazione.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto
compatibili, ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice l'autorità
investita del procedimento. La sospensione del procedimento disciplinare, ove
disposta, comporta la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione,
nonché di ogni altro termine dal cui decorso possa derivare pregiudizio ad una
parte.
ART. 4.
1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento
perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in
qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza,
o acquisire tabulati di comunicazioni, ovvero, quando occorre procedere al
fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale coercitiva o
interdittiva ovvero all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché di
misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro
provvedimento privativo della libertà personale, l'autorità competente
richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto
appartiene.
2. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il
provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del
provvedimento rimane sospesa.
3. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto
nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile
di condanna.
4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare
appartiene, la richiesta di autorizzazione perde efficacia a decorrere
dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata
alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.
ART. 5.
1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 3, comma 4, e con la richiesta di
autorizzazione prevista dall'articolo 4, l'autorità competente enuncia il fatto
per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si
assumono violate e fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda il
provvedimento.
ART. 6.
1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 4, il giudice per le indagini
preliminari, anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato,
qualora ritenga irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i
verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in
qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno
preso parte membri del Parlamento, ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti
nel corso dei medesimi procedimenti, sentite le parti, a tutela della
riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione integrale ovvero
delle parti ritenute irrilevanti, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del
codice di procedura penale.
2. Qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei
termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura
penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al
comma 1, il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza e richiede,
entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il
membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le
conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.
3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera
competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per
il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono
violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresí copia
integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni.
4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare
appartiene, la richiesta perde efficacia a decorrere dall'inizio della
successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera
competente all'inizio della legislatura stessa.
5. Se l'autorizzazione viene negata, la documentazione delle intercettazioni
è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla
comunicazione del diniego.
6. Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni acquisiti
in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarati
inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.
ART. 7.
1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, le disposizioni dell'articolo 6 si osservano solo se le intercettazioni
non sono già state utilizzate in giudizio.
ART. 8.
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15
novembre 1993, n. 455, 14 gennaio 1994, n. 23, 17 marzo 1994, n. 176, 16 maggio
1994, n. 291, 15 luglio 1994, n. 447, 8 settembre 1994, n. 535, 9 novembre 1994,
n. 627, 13 gennaio 1995, n. 7, 13 marzo 1995, n. 69, 12 maggio 1995, n. 165, 7
luglio 1995, n. 276, 7 settembre 1995, n. 374, 8 novembre 1995, n. 466, 8
gennaio 1996, n. 9, 12 marzo 1996, n. 116, 10 maggio 1996, n. 253, 10 luglio
1996, n. 357, 6 settembre 1996, n. 466, e 23 ottobre 1996, n. 555.
ART. 9.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.