Il Governo di centro-sinistra, dal 1998 allo sciogliemento delle Camere, non ha mai voluto retificare l'accordo... così, alla fine, questo è il risultato!
Legge 5 ottobre 2001, n. 367
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che
completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre
1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura
penale
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre
2001
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Capo I
Ratifica, esecuzione ed attuazione dell'accordo tra Italia e
svizzera, fatto a Roma il 10 settembre 1998
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare
l'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione,
fatto a Roma il 10 settembre 1998, di seguito denominato "Accordo".
2. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di
cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità
all'articolo XXXII dell'Accordo stesso.
Art. 2.
1. Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo II dell'Accordo, costituisce
truffa in materia fiscale la condotta di chi, con artifizi o raggiri, inducendo
in errore l'autorità amministrativa, procura a sé o ad altri un
ingiusto profitto, con danno all'ente pubblico defraudandolo di un tributo la
cui entità comporta un reato fiscale.
Art. 3.
1. Il Ministro della giustizia non dà corso alla rogatoria
nei casi previsti dal paragrafo 2 dell'articolo III dell'Accordo, nel caso in
cui lo Stato richiedente non assicuri condizioni di reciprocità.
Art. 4.
1. Quando le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo IV
dell'Accordo possono essere utilizzate in procedimenti diversi da quello per
il quale sono state richieste, il magistrato che procede ne dà immediata
comunicazione all'autorità che le ha fornite, e alle sue eventuali determinazioni
si conforma. Si applica l'articolo 729 del codice di procedura penale.
Art. 5.
1. Il Ministro della giustizia provvede sulla consegna dei
beni indicati all'articolo VIII dell'Accordo, sentita l'autorità giudiziaria
procedente e previo provvedimento di cessazione delle misure cautelari cui eventualmente
siano sottoposti e, nel caso di beni assoggettati a una specifica disciplina
amministrativa, sentita l'eventuale amministrazione competente.
Art. 6.
1. Gli atti compiuti congiuntamente con l'autorità straniera
o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, hanno efficacia processuale se compiuti
con l'osservanza delle norme del codice di procedura penale.
2. Nel caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 gli
atti compiuti sono soggetti alle sanzioni processuali previste dal codice di
procedura penale.
Art. 7.
1. Nel caso in cui l'imputato è cittadino svizzero o
risiede stabilmente in tale Stato, il Ministro della giustizia presenta la denuncia
di cui all'articolo 21 della Convenzione di cui all'articolo 1, sentito il pubblico
ministero competente per il procedimento e tenuto conto degli interessi delle
parti offese.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel
caso in cui l'imputato sia cittadino italiano o risieda stabilmente in Italia.
Art. 8.
1. Quando lo Stato richiesto ha comunicato di accettare il
procedimento penale a norma dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice, anche
a richiesta di parte, sentito il pubblico ministero, dispone con ordinanza la
sospensione del procedimento penale. È tuttavia fatto salvo il previo
compimento di atti urgenti e di cui non sia possibile la ripetizione.
2. Ogni sei mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione
del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice verifica
lo stato del procedimento penale in corso all'estero.
3. La sospensione è revocata con ordinanza quando risulta
che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento
o di non luogo a procedere.
4. Nelle ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo XXVI dell'Accordo,
il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
Capo II
MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Art. 9.
1. All'articolo 696 del codice di procedura penale, il comma
1 è sostituito dal seguente:
"
1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli
effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze
penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi
all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle
norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata
a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle convenzioni internazionali
in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale".
Art. 10.
1. Al comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale,
le parole: "Fuori dei casi previsti dall'articolo 726," sono sostituite dalle
seguenti: "Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-
ter,".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura
penale, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito
il seguente:
"
1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria
ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte
d'appello, la stessa è trasmessa, direttamente dall'autorità straniera,
o tramite il Ministero della giustizia o altra autorità giudiziaria italiana
eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina secondo le forme
previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili, la corte
d'appello competente, tenuto conto anche del numero di atti da svolgere e della
tipologia ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle
sedi giudiziarie interessate. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, è
comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La
Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando
la decisione al Ministero della giustizia".
3. Al comma 2 dell'articolo 724 del codice di procedura penale
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e trasmette senza ritardo al procuratore
nazionale antimafia copia delle rogatorie dell'autorità straniera che
si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-
bis".
Art. 11.
1. Dopo l'articolo 726 del codice di procedura penale sono
inseriti i seguenti:
"Art. 726-
bis. - (Notifica diretta all'interessato). - 1.
Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione
diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la
richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di notificazione all'imputato
residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore
della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la
notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158.
Art. 726-
ter. - (Rogatoria proveniente da autorità
amministrativa straniera). - 1. Quando un accordo internazionale prevede
che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un
reato sia presentata anche da un'autorità amministrativa straniera, alla
rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice
per le indagini preliminari del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti
richiesti. Si applicano gli articoli 724, commi 5 e 5-
bis, e 725, comma
2.
Art. 12.
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 727 del codice di procedura
penale, sono aggiunti i seguenti:
"
5-bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la
domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità
previste dall'ordinamento dello Stato, l'autorità giudiziaria, nel formulare
la domanda di assistenza, ne specifica le modalità indicando gli elementi
necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti.
5-ter. In ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati
del pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti
di cui all'articolo 51, comma 3-
bis, è trasmessa senza ritardo
al procuratore nazionale antimafia".
Art. 13.
1. All'articolo 729 del codice di procedura penale, il comma
1 è sostituito dai seguenti:
"
1. La violazione delle norme di cui all'articolo 696,
comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri
mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilità
dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero
abbia posto condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità
giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.
1-bis. Se lo Stato estero dà esecuzione alla
rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità
giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 5-
bis, gli atti compiuti
dall'autorità straniera sono inutilizzabili.
1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le
dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili
ai sensi dei commi 1 e 1-
bis".
Art. 14.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 730 del codice di procedura
penale, è inserito il seguente:
"
2-bis. Quando il procuratore generale è informato
dall'autorità straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia,
dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne
richiede la trasmissione all'autorità straniera con rogatoria, ai fini
del riconoscimento ai sensi del comma 2".
Art. 15.
1. Dopo l'articolo 204 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
"Art. 204-
bis. - (Comunicazioni dell'autorità giudiziaria
in tema di rogatoria). - 1. Quando un accordo internazionale prevede la
trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorità
giudiziaria indicata dagli articoli 724, 726 e 726-
ter del codice che
riceve direttamente la richiesta ovvero l'autorità giudiziaria che la
invia direttamente all'autorità straniera ne trasmette senza ritardo
copia al Ministero della giustizia".
Art. 16.
1. Dopo l'articolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
"Art. 205-
bis. - (Irrevocabilità del consenso nell'ambito
di procedure di cooperazione giudiziaria). - 1. Quando è previsto
dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti,
che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione
giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato, salvo che
l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione
ovvero esse si siano successivamente modificate.
Art. 205-
ter. - (Partecipazione al processo a distanza per
l'imputato detenuto all'estero). - 1. La partecipazione all'udienza dell'imputato
detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso
il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo
la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli
accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 146-
bis.
2. Non può procedersi a collegamento audiovisivo
se lo Stato estero non assicura la possibilità di presenza del difensore
o di un sostituto nel luogo in cui viene assunto l'atto e se quest'ultimo non
ha possibilità di colloquiare riservatamente con il suo assistito.
3. L'imputato ha diritto alla presenza dell'interprete
se non conosce la lingua del luogo ove l'atto è compiuto o quella usata
per rivolgergli le domande.
4. La detenzione dell'imputato all'estero non può
comportare la sospensione o il differimento dell'udienza quando è possibile
la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo, nei casi in cui l'imputato
non dà il consenso o rifiuta di assistere. Si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni di cui all'articolo 420
-ter del codice.
5. La partecipazione all'udienza attraverso il collegamento
audiovisivo del testimone o del perito si svolge secondo le modalità
e i presupposti previsti dagli accordi internazionali. Per quanto non espressamente
disciplinato, si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo
147
-bis".
Art. 17.
1. Dopo l'articolo 384 del codice penale è inserito
il seguente:
"Art. 384
-bis. - (Punibilità dei fatti commessi in
collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero). - I delitti
di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-
bis, 372 e 373, commessi
in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero,
si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la
legge italiana".
Capo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 18.
1. Le disposizioni processuali della presente legge si applicano
ai procedimenti in corso che versano nella fase delle indagini preliminari ovvero
nei quali è in corso o deve aver luogo l'udienza preliminare.
2. Quando gli atti sono già stati acquisiti al fascicolo
per il dibattimento, in ogni stato e grado del giudizio l'eventuale causa di
nullità o di inutilizzabilità deve essere rilevata dal giudice
o eccepita entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria nei procedimenti
in corso, a seguito della dichiarazione di inutilizzabilità o di nullità
degli atti assunti mediante rogatoria, ritenga di doverli rinnovare, i termini
di custodia cautelare possono essere sospesi con ordinanza appellabile ai sensi
dell'articolo 310 del codice di procedura penale. Si applicano i commi 6 e 7
dell'articolo 304 del medesimo codice.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, nei processi per i reati
di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, i termini di custodia
cautelare sono sospesi per il tempo necessario alla rinnovazione degli atti,
ai sensi dell'articolo 304, comma 1, del medesimo codice. Restano fermi i limiti
di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 304 del codice di procedura penale.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, il termine di prescrizione
resta sospeso per il tempo necessario alla rinnovazione degli atti, ai sensi
dell'articolo 159 del codice penale.
Art. 19.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
pari a lire 1.050 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 20.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.