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2018 - APPELLO DONAZIONI

Al fianco di Pino Masciari... lo Stato deve esserci!

Creato: 30 Marzo 2009
Scritto da Ufficio di Presidenza
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Ancora una volta lo Stato manda segnali devastanti. Ancora una volta la cosiddetta "antimafia" da ribalta mediatica latita. Ancora una volta le contraddizioni pesano e mettono a rischio chi ha scelto da libero cittadino di schierarsi dalla parte della Legalità e dello Stato...



Pino Masciari con la sua famiglia vive da "deportato", senza la garanzia della necessaria sicurezza... senza la possibilità di vivere la propria vita. La sua "colpa" è di aver denunciato le cosche della 'ndrangheta di Vibo Valentia, Crotone, Catanzaro e Reggio Calabria... e con queste anche le collusioni mafiose con gli uomini delle Istituzioni - anche magistrati e funzionari - e l'intreccio politico-massonico che potegge gli affari che i tentacoli mafiosi hanno dal sud al nord del Paese... E' un testimone di giustizia che ha confermato le sue accuse nei Tribunali che, quindi, hanno condannato quanti Pino aveva denunciato. Pino ha avuto il coraggio di essere cittadino libero, è quindi divenuto un esempio. Ma in Italia gli esempi positivi vengono nascosti... a volte vengono lasciati soli perchè non devono essere seguiti. In Italia ci si mobilita solo per gli eroi morti, cadendo nella retorica che piega la memoria, e ci si dimentica dei vivi. Così Pino Masciari è ancora senza propettiva di futuro, senza garanzia di sicurezza... lui come la sua famiglia. Chi ha la responsabilità di garantire a lui ed alla sua famiglia, come agli altri testimoni di giustizia, una vita sicura e la dignità di cittadini, non adempie ai suoi doveri. Chi si sussegue a quella scrivania del Ministero degli Interni "gioca" con una legge piena di limiti che la stessa Commissione Parlamentare Antimafia ha evidenziato e indicato come correggere, unanimemente. Adesso anche il TAR ha dato piena ragione a Pino Masciari, ma il Ministero degli Interni continua ad essere latitante e non adempiere ai suoi doveri che la Sentenza dello scorso 23 gennaio 2009 (riportata con ampi estratti di seguito) ribadisce. Adesso non ci sono più alibi... non possono più nascondersi al Viminale.
Noi siamo amici di Pino Masciari, di sua moglie e dei suoi figli... noi siamo al suo fianco e siamo pronti a sostenerlo con tutte le iniziative che saranno necessarie perchè lo Stato non può lasciare soli coloro che denunciano! Pino è un simbolo che dopo aver compiuto una scelta coraggiosa, da cittadino responsabile e da uomo libero che non rinuncia alla propria dignità, ha saputo mettere in evidenza i limiti di una normativa che lascia soli, come lui, anche buona parte dei Testimoni di Giustizia. Se lo avessero ascoltato, se avessero accolto quanto la Commissione Antimafia, grazie alle sue audizioni ed al coraggio che ha trasmesso ad altri testimoni, ha proposto per migliorare una legge palesatasi inadeguata, molti testimoni di giustizia finiti morti ammazzati oggi sarebbero vivi.
Pino non si è mai pentito della scelta di denunciare i mafiosi e le loro collusioni, anzi... ha iniziato un viaggio nelle scuole come nelle piazze del nostro Paese per testimoniare che la mafia può essere sconfitta e che per farcela serve denunciare, vincere la paura e quella cultura omertosa sempre più dilagante, aiutando, quindi, la Magistratura nel suo lavoro per assicurare Verità e Giustizia. Accanto a lui una rete di persone semplici, soprattutto ragazzi, si sono fatti "scorta" civile, non armata, per accompagnarlo mentre dal Ministero degli Interni gli veniva negata persino la scorta per gli spostamenti. Con questi ragazzi è sceso anche in Calabria per rendere testimonianza, necessaria per legge ma che qualcuno nei Palazzi non voleva che tenesse, tanto da avergli negato, anche in quei casi, quella protezione necessaria e indispensabile perchè persona esposta ad alto rischio.
Ecco perchè, più che mai, quindi, serve schierarsi al suo fianco, al fianco degli altri testimoni di giustizia, che chiedono sicurezza e dignità... serve farlo oggi, adesso... non quando sarà troppo tardi e si potrà solo ricadere ancora ad una retorica macchiata di dramma, color sangue.

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REPUBBLICA ITALIANA N. Reg. Ric.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. Reg. Sent.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. I^ ter ANNO


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. ------2005-R.G. proposto dai sigg.ri Masciari Giuseppe e Salerno Marisa, rappresentati e difesi dall'avv. A. Pettini, col quale, in Roma, al Lungotevere Flaminio 46, presso lo studio legale Grez , sono elettivamente domiciliati;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e la Commissione Centrale ex art.10 della legge n.82 del 1991, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato;

per l'annullamento

della deliberazione della Commissione Centrale ex art.10 della legge n.82 del 1991 del 27.10.2004, successivamente comunicata e, per quanto occorrer possa, dell'art.10 del d.m. n.161 del 2004; nonché:

per l'annullamento

in forza dei mm.aa. notificati il 18.3.2005: della delibera della predetta Commissione Centrale dell'1.2.2005 successivamente notificata;

in forza dei mm.aa. notificati il .......: della deliberazione della Commissione sopra indicata del 24.4.2008 e, per quanto occorrer possa, della nota dell'Agenzia delle Entrate in data 22.4.2008, del verbale di notifica del S.c.p. fatto firmare ai ricorrenti in data 14.5.2008 e la successiva notifica del 19.5.2008;

in forza dei mm.aa. notificati il 28.10.2008: delle deliberazioni della Commissione sopra indicata del 16.9 e del 2.10.2008 successivamente notificate.

Visto gli atti di ricorso, principale ed aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del  Ministero dell'Interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 18.12.2008 la relazione del Consigliere Pietro Morabito ed uditi gli avvocati di cui al verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

I)- Il sig. Masciari, già imprenditore edile in terra di Calabria, è divenuto un testimone di giustizia e cioè un cittadino che, senza aver mai fatto parte di organizzazioni criminali, ha avvertito, per senso civico ovvero per rompere una cultura di omertà diffusa in un territorio devastato dalla presenza di radicate organizzazioni criminali, il dovere di testimoniare contro gli estortori ed usurai che lo avevano taglieggiato provocando, inizialmente, una grave esposizione debitoria della propria impresa e, successivamente (nel 1996), il suo fallimento. Le sue dichiarazioni accusatorie a carico dei responsabili, alcuni dei quali pubblici amministratori, hanno da un lato comportato la condanna di tali soggetti in sede penale ma, dall'altro, esposto il Masciari e la sua famiglia alle possibili reazioni (ad est: rappresaglie e vendette) degli accusati: da tanto la sua ammissione al Programma Speciale di Protezione di cui alla legge n.82 del 1991 con delibera adottata dalla competente Commissione Centrale nella seduta del 17.3.1998 su proposta della D.D.A. della Procura della Repubblica di Catanzaro.

I.1)- Tanto premesso e fermo restando che, non solo non è contestato ma, è riconosciuto dalla resistente:

  • che le dichiarazioni accusatorie rese dal Masciari a carico dei soggetti che, nel tempo, lo avevano taglieggiato si sono rivelate decisive ai fini delle condanne penalmente inflitte a tali criminali;
  • che nessun dubbio sussiste circa il nesso causale tra le estorsioni subite dal teste e la dichiarazione di fallimento della propria azienda nel 1996;

CONTINUA............ 
 

II.1)- Procedendo con ordine, la prima doglianza da trattare è quella che attiene proprio alla tematica della sicurezza della famiglia Masciari.

Sul punto la deliberazione del 24.4.2008 contiene tre puntuali riferimenti:

  1. assicura al testimone, in ragione della complessità degli interventi economici disposti in suo favore e dei tempi necessari per la chiusura del fallimento, la proroga, per ulteriori due anni, delle misure di protezione e di assistenza consentendo, a sua scelta, la capitalizzazione di queste ultime in unica soluzione;
  2. dispone di "non prorogare il Programma di protezione" nei confronti della famiglia Masciari, una volta verificatesi le condizioni relative alla chiusura della procedura fallimentare e, una volta, consegnate le somme previste;
  3. incarica il Servizio Centrale di Protezione di investire la Commissione, in prossimità della cessazione del Programma, per le ulteriori valutazioni circa i profili di rischio da segnalare alle Autorità competenti in merito alle misure tutorie ordinarie da adottare nei confronti della famiglia Masciari ( e tanto smentisce l'assunto, patrocinato dalla resistente a pag. 32 della propria memoria difensiva, che la Commissione si sia riservata la possibilità di concedere un'ulteriore "proroga tecnica" del Programma in esito agli elementi di giudizio da fornire a cura del S.c.p.).

La Commissione ha, dunque, disposto la cessazione del Programma al verificarsi delle condizioni e della consegna sub lett. b) od, al più tardi, entro due anni dalla data di adozione della deliberazione di cui trattasi. In ogni caso, al concretarsi di una delle due evenienze sub a) o sub b), è stata, con la deliberazione de qua, decretata la cessazione delle speciali misure di protezione (già incluse nel Programma) e l'applicazione delle misure tutorie ordinarie.

Tale operato è contestato dal ricorrente che:

  • ricorda che i testimoni, ed i relativi familiari, hanno diritto, in forza degli artt. 13 c.5 e 16 ter della Legge, a misure di protezione sino alla effettiva cessazione del rischio;
  • ricorda che la stessa Commissione, in una delibera del 28.7.2004 (unita in atti), aveva escluso la possibilità del rientro della famiglia Masciari nella località di origine sussistendo "gravi ed attuali profili di rischio"; profili, la cui persistente attualità, non è affrontata né approfondita della deliberazione del 24.4.2008 ( e tanto smentisce l'assunto della resistente, rassegnato alla pag. 31 della citata memoria, che i Masciari non contestino la sussistenza dei presupposti per la cessazione della misure speciali di protezione);
  • ritiene che quest'ultima deliberazione, sin d'ora, dovrebbe prevedere altra e diversa sicurezza.

La doglianza è parzialmente fondata.

E' dubbio il richiamo (operato in gravame a sostegno della tesi ivi patrocinata) alle "misure straordinarie eventualmente necessarie" contenuto nell'art.13 c.5 della Legge n.82 del 1991 attesa la, quantomeno apparente, sussumibilità di tali misure nel genus di quelle (non tutorie, ma) "atte a favorire il reinserimento sociale" (cfr. anche la prescrizione contenuta nell'art.8 c.4 lett. "k" del d.m. n.161 del 2004); mentre non è certamente condivisibile la pretesa dei ricorrenti di fissare ed individuare da subito le misure tutorie cui assoggettare il nucleo familiare all'atto della futura fuoriuscita dal Programma: e ciò in quanto tali misure vanno adeguate alla "gravità ed attualità del pericolo" (art.9 c.4 della Legge); tengono "specifico conto delle situazioni concretamente prospettate" (art.13 c.5); tengono altresì "conto della particolare condizione dei testimoni e delle loro specifiche esigenze" (art.12 d.m. n.161 del 2004) nonché vanno relazionate "alla condotta delle persone interessate ed all'osservanza degli impegni assunti a norma di legge" (art.13 quater c.1 della Legge).

Ma se tanto è vero deve allora convenirsi che, così come non è possibile predeterminare il contenuto delle misure tutorie da applicare a scadenze che non siano immediatamente ravvicinate (incidendovi i sopra richiamati e, per loro natura mutevoli, parametri), parimenti, sotto opposta angolazione prospettica, (deve convenirsi che) non appare consentito decretare, a monte, la cessazione delle misure de quibus (fra un biennio) senza avere prima apprezzato l'attuale insussistenza, o meno, di esigenze connesse con la sicurezza della persona protetta e che eventualmente impongano il permanere del Programma speciale di protezione (recte: delle misure tutorie già incluse nel Programma).

Un tale corollario, oltre che nelle coordinate normative sopra evocate, trova esplicito supporto nell'art.10 del d.m. n.161 del 2004 (recante disposizioni sulla modifica e verifica periodica delle misure di protezione) che, ai commi 9 e 10, con diretto riguardo al Programma speciale di protezione, dispone che il Servizio centrale di Protezione almeno un mese prima della scadenza del Programma comunica alla Commissione ogni elemento utile per valutare la persistenza, o meno, dei presupposti che hanno giustificato l'adozione del Programma stesso. E d'altronde a livello legislativo l'art.16 ter della Legge assicura ai nuclei familiari inseriti nel Programma il diritto a misure di protezione "fino alla effettiva cessazione del pericolo" (comma 1 lett.a); e tanto "indipendentemente dallo stato e dal grado in cui si trova il procedimento penale in relazione al quale ....hanno reso dichiarazioni" (comma 2).

Ora la condotta della Commissione non può dirsi sia stata, in parte qua, rispettosa dei precetti appena delineati risultando decretata, nella deliberazione gravata, la cessazione del Programma " a far data dal verificarsi delle condizioni e dalla consegna delle somme previste" ed ulteriormente disposta la segnalazione alle competenti Autorità "in merito alle misure tutorie ordinarie da adottare nei confronti" del testimone e del suo nucleo familiare. Pur essendo le Speciali misure di protezione (comprese quelle incluse nel Programma) a termine (cfr. art.13 quater c.1 della Legge ed art.10 c.7 del d.m. n.161 del 2004), rimane non dubitabile - in quanto corollario direttamente riveniente dai precetti legislativi e regolamentari sopra richiamati - che tanto il transito dal Programma alle Speciali misure tutorie quanto l'ulteriore transito alle misure di protezione ordinarie vada preceduto da una puntuale indagine volta ad apprezzare (attraverso un giudizio di discrezionalità tecnica insindacabile ove non viziato da illogicità od irrazionalità) se il livello di gravità del pericolo sia di tale intensità da richiedere il permanere (delle misure tutorie fissate) nel Programma ovvero scemato in misura da essere fronteggiabile attraverso il ricorso alle Misure speciali ovvero ordinarie di protezione. Di un giudizio di tal natura la deliberazione gravata non reca, neanche storicamente, traccia: il che, conseguentemente, la espone fondatamente al vizio di violazione dell'art. 16 ter e di carenza di motivazione denunciato col primo mezzo di gravame.

Rimane ovvio - e l'argomento torna utile in quanto introduce un profilo di doglianza sviluppato nel successivo secondo mezzo di gravame - che le misure tutorie siano esse Speciali (art.7 d.m. n.161/04) siano esse incluse in un Programma speciale di Protezione (art.8 d.m. cit.), sono disposte dall'Autorità amministrativa che può anche procedere, su sua iniziativa (art.10 c.2 d.m. 161/04), alla loro modificazione, integrazione, abrogazione o sospensione (art. 10 cit., c.1); altrimenti detto tali Misure sono adottate in esito ad una valutazione, espressiva - come dianzi detto - di discrezionalità tecnica, di stretta ed esclusiva competenza dell'Autorità amministrativa. E' pur vero che nell'ambito di tale giudizio tecnico vanno tenuti in considerazione i parametri indicati nella prima parte del presente paragrafo e, dunque, nel caso di testimoni, (va tenuta in considerazione) la loro "particolare condizione" e le loro "specifiche esigenze"; ma è altrettanto vero che tali esigenze vanno contemperate e all'occorrenza ridimensionate in relazione al livello di rischio e pericolo che ruota attorno alla figura ed al nucleo familiare del testimone e che, inevitabilmente, si estende anche al personale delle Forze dell'ordine impegnato direttamente nella loro tutela: personale la cui incolumità non può essere, oltre misura, pregiudicata da condotte del testimone non improntate a quei caratteri di riservatezza ed oculatezza che la sua particolare condizione impone sino al cessare della situazione di rischio o pericolo.

CONTINUA..... 
 


P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ ter :

  1. definitivamente pronunciando in ordine ai primi tre atti di ricorso di cui all'epigrafe, così dispone:
    CONTINUA..... 

  1.  
    1. ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa;

CONTINUA.....

Lì 23 gennaio 2009

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