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2018 - APPELLO DONAZIONI

UN PUNTO FERMO SU ANDREOTTI: COLPEVOLE (non innocente!)

Creato: 07 Maggio 2013
Scritto da Ufficio di Presidenza
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Giulio ANDREOTTIGiulio ANDREOTTI è stato riconosciuto responsabile del reato ascrittogli sino alla primavera del 1980 – con reato dichiarato prescritto – e assolto (per insufficienze o contraddittorità delle prove) per lo stesso reato dopo la primavera del 1980. 
Visto che già quando era in vita questa verità, accertata per via processuale, nei tre gradi di giudizio, è stata negata e presentata come “assoluzione”, ed ora, che è morto, si vuole definitamente “riabilitarlo” come “innocente” vittima della persecuzione giudiziaria, è opportuno rivedere alcuni passaggi delle Sentenze di Appello e Cassazione. 
Così, senza perdersi in commenti o interpretazioni, si avrà il quadro reale, che, una volta per tutte, occorrerebbe assumere quale base di una più ampia valutazione sulle responsabilità politiche... 


1. Dalla sentenza di Appello, confermata dalla Cassazione: 

 

“dichiara di non doversi procederenei confronti dello stesso ANDREOTTI in ordine al reato diassociazione per delinquere a lui ascritto al capo A) della rubrica, COMMESSO FINO ALLA PRIMAVERA DEL 1980, per essere lo stesso reatoestinto per prescrizione”. 

 

“Per contro, in punto di fatto i convincimenti cui sono pervenuti i primi giudici in relazione al periodo precedente sono stati, come si è visto, ampiamente rettificati dalla Corte, che ha ritenuto la sussistenza: 
- di amichevoli ed anche dirette relazioni del sen. ANDREOTTI con gli esponenti di spicco della c.d. ala moderata di COSA NOSTRA, Stefano BONTADE e Gaetano BADALAMENTI, propiziate dal legame del predetto con l’on. Salvo LIMA ma anche con i cugini Antonino ed Ignazio SALVO, essi pure, peraltro,organicamente inseriti in COSA NOSTRA; 
- di rapporti di scambio che dette amichevoli relazioni hanno determinato: il generico appoggio elettorale alla corrente andreottiana, peraltro non esclusivo e nonesattamente riconducibile ad una esplicitata negoziazione e, comunque, non riferibile precisamente alla persona dell’imputato; il solerte attivarsi dei mafiosi per soddisfare, ricorrendo ai loro metodi, talora anche cruenti, possibili esigenze – di per sé, non sempre di contenuto illecito - dell’imputato o di amici del medesimo; la palesata disponibilità ed il manifestato buon apprezzamento del ruolo dei mafiosi da parte dell’imputato, frutto non solo di un autentico interesse personale a mantenere buone relazioni con essi, ma anche di una effettiva sottovalutazione del fenomeno mafioso, dipendente da una inadeguata comprensione - solo tardivamente intervenuta - della pericolosità di esso per le stesse istituzioni pubbliche ed i loro rappresentanti; 
- della travagliata, ma non per questomeno sintomatica ai fini che qui interessano, interazione dell’imputato con i mafiosi nella vicenda Mattarella, risoltasi, peraltro, nel drammatico fallimento del disegno del predetto dimettere sotto il suo autorevole controllo la azione dei suoi interlocutori ovvero, dopo la scelta sanguinaria di costoro, ditentare di recuperarne il controllo, promuovendo un definitivo, durochiarimento, rimasto infruttuoso per l’atteggiamento arrogante assunto dal BONTADE." 

 

 

2. Dalla sentenza di Cassazione, che conferma quella d'Appello:  

  

"A questo punto, esaurita ladisamina dei due ricorsi [Procura Generale e Difesa, ndr], debbonoessere tratte le considerazioni conclusive da cui scaturiranno lestatuizioni della Corte. 
Come si è rilevato nel primo paragrafo della parte motivata della presente sentenza, la partecipazione all'associazione criminosa si sostanzia nella volontà dei suoi vertici di includervi il soggetto e nell'impegno assunto da costui di contribuire alla vita attraverso una condotta a forma libera, ma in ogni caso tale da costituire un contributo apprezzabile e concreto, sul piano causale, all'esistenza o al rafforzamento del sodalizio. 
Non è, dunque, sufficiente una condivisione meramente psicologica o ideale di programmi e finalità della struttura criminosa, ma occorre la concreta assunzione di un ruolo materiale al suo interno, poiché la partecipazione implica l'apporto di un contributo nella consapevolezza e volontà di collaborare alla realizzazione del programma societario. 
D'altra parte, in mancanza dell'inserimento formale nel sodalizio, è soltanto la prestazione di contributi reali che rende concreta ed effettiva, e non meramente teorica, la disponibilità e nel contempo ne materializza la prova. 
In definitiva, la Corte di Appello non si è discostata da questa impostazione, perché ha ancorato l'asserita disponibilità dell'imputato [ANDREOTTI Giulio, ndr] aduna serie di fatti e di considerazioni che ha ritenuti tali da rafforzare il sodalizio criminoso, anche per effetto dell'apprezzamento e della collaborazione manifestata nei confrontidi alcuni dei suoi vertici. 
A tale proposito è sufficiente ricordare le opinioni di BONTADE e di altri uomini d'onore sul rafforzamento della loro posizione personale e dell'intera organizzazione per effetto delle presunte amichevoli relazioni intrattenute con ANDREOTTI e, per contro, il disappunto di RIINA per non essere riuscito ad instaurare rapporti analoghi. 
Pertanto la Corte palermitana non si è limitata ad affermare la generica e astratta disponibilità di ANDREOTTI nei confronti di COSA NOSTRA e di alcuni dei suoi vertici, ma ne ha sottolineato i rapporti con i suoi referenti siciliani (del resto in armonia con quanto ritenuto dal Tribunale), individuati in Salvo LIMA, nei cugini SALVO e, sia pure con maggiori limitazioni temporali, in Vito CIANCIMINO, per poi ritenere (in ciò distaccandosi dal primo giudice) l'imputato [ANDREOTTI Giulio, ndr] compartecipe dei rapporti da costoro sicuramente intrattenuti con COSA NOSTRA, rapporti che, nel convincimento della Corte territoriale, sarebbero stati dall'imputato coltivati personalmente (con BADALAMENTI e, soprattutto, con BONTADE) e che sarebbero stati per lui forieri di qualche vantaggio elettorale (quantomeno sperato, solo parzialmente conseguito) e di interventi extra ordinem, sinallagmaticamente collegati alla sua disponibilità ad incontri e ad interazioni (il riferimento della Corte è alla questione Mattarella), oltre che alla rinunzia a denunciare i fatti gravi dicui era venuto a conoscenza. 
Quindi la sentenza impugnata, al di là delle sue affermazioni teoriche, ha ravvisato la partecipazione nel reato associativo non nei termini riduttivi della mera disponibilità, ma in quelli più ampi e giuridicamente significativi di una concreta collaborazione, sviluppatasi anche attraverso l'opera di LIMA, dei SALVO e di CIANCIMINO, oltre che nella ritenuta interazione con i vertici del sodalizio (basti pensare, ancora una volta, il suo riferimento alla vicenda Mattarella), la cui valenza sul piano della configurabilità del reato non è inficiata dalla considerazione che la soluzione realmente adottata non fu quella politica da lui propugnata, ma quella omicidiaria da lui avversata. 
Ne deriva che la costruzione giuridica della Corte territoriale resiste al vaglio di legittimità proprio perché essa ha interpretato i fatti di cui è processo –esprimendo tale suo convincimento in termini che lo rendono non censurabile in questa sede – nel senso che ANDREOTTI, facendo leva sulla sua posizione di uomo politico di punta soprattutto a livello governativo, avrebbe manifestato la propria disponibilità – sollecitata o accettata da COSA NOSTRA – a compiere interventi in armonia con le finalità del sodalizio ricevendone in cambio la promessa, almeno parzialmente mantenuta, di sostegno elettorale alla sua corrente e di eventuali interventi di altro genere. 
Piuttosto la Corte territoriale si è posta in contrasto logico con il delineato concetto di partecipazione nel reato associativo e con l'elaborazione giurisprudenziale in tema di permanenza del partecipe nell'organizzazione criminale nel momentoin cui non ha considerato che la sua struttura ne implica necessariamente l'indeterminatezza temporale, con la conseguenza che l'intraneus recede dalla compagine criminale solo ponendo in essere una concreta condotta che ne implichi e dimostri l'irreversibile distacco. 
Ma il già indicato (in precedenza) errore di diritto si è rilevato in concreto inconferente in quanto quel Giudice (…) ha risolto la questione del recesso con rilievi dimerito, insindacabili in questa sede. 
La costruzione della Corte d'Appello, giuridicamente non censurabile solo in virtù delle effettuate precisazioni e fatto salvo il limite appena sopra delineato, è stata poi raffrontata alla realtà processuale per verificarne la compatibilità con le risultanze acquisite, verifica il cui confrontova effettuato tenendo presente l'ovvia precisazione che la cognizione della Corte di Cassazione non consente apprezzamenti di merito ed è limitata al riscontro di eventuali vizi di motivazione. 
I rapporti con LIMA, con i SALVO e conCIANCIMINO, gli effetti che ne sono derivati, il loro significato ai fini della decisione sono stati descritti e valutati dalla sentenza impugnata sulla base di apprezzamenti di merito espressi in terminilogici e conseguenti, quindi razionalmente incensurabili. 
La ricostruzione dei singoli episodi e la valutazione delle relative conseguenze è stata effettuata  in base ad apprezzamenti e interpretazioni che possano anche non essere condivise e a cui sono contrapponibili altre dotate di uguale forza logica, ma che non sono mai manifestatamente irrazionali e che, quindi, possano essere stigmatizzate nel merito, ma non in sede di legittimità. 
La Corte di Appello ha ritenuto provatii due incontro con BONTADE, riferiti da Marino MANNOIA, il quale ha partecipato personalmente al secondo mentre ha avuto cognizione del primo senza esservi presente, perché essa ha apprezzato – intermini non palesemente illogici – adeguati allo scopo i riscontridi carattere generale e le deduzioni di carattere logico che li confortano, dalla medesima analiticamente illustrati. 
Inoltre, mentre del primo è stato affermato il carattere non determinante ai fini della ricostruzione prescelta, il secondo incontro è stato apprezzato come dimostrativo della crisi irreversibile dei pregressi, asseriti rapporti tra i due interlocutori principali, anche se sulla base di un ragionamento logico conseguente alla valutazione di fatti noti, o ritenuti accertati, piuttosto che sulla prova diretta e specifica del recesso del sodalizio. 
La Corte territoriale ha ritenuto attendibile anche l'episodio NARDINI, pur nella affermata problematica credibilità di MAMMOLITI, in quanto sufficientemente riscontrato e, quindi, lo ha valutato anche se ad effetti piuttosto limitati. Considerazioni analoghe attengono all'intervento per aggiustare il processo RIMI, utilizzato dalla sentenza impugnata essenzialmente allo scopo di inferirne l'affidamento dei vertici di COSA NOSTRA sulla possibilità di rivolgersi ad ANDREOTTI e richiederne l'intervento allo scopo di superare situazioni pericolose per l'organizzazione. 
Per contro e sul versante opposto, la Corte palermitana ha negato pregnante valenza probatoria ai fatti accaduti nel periodo successivo all'avvento dei “CORLEONESI”, quali il preteso regalo ad ANDREOTTI di un quadro da parte di BONTADE e CALO', gli interventi dell'imputato, sia pure modesti e non decisivi, espletati a favore di SINDONA, i cui legami con BONTADE e BADALAMENTI ha ritenuto provato, la telefonata proveniente dalla sua segreteria nel settembre 1983 per assumere informazioni sulla salute di Giuseppe CAMBTIA, persona legata ai SALVO, di cui, però, ha postato in dubbio la riferibilità all'imputato, il trasferimento nel 1984 di detenuti siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara, per il quale ha ipotizzato un interessamento esclusivo di LIMA, l'incontro avvenuto nel 1985 con Andrea MANCIARACINA, uomo d'onorevicino a RIINA, la convinzione in seno a COSA NOSTRA, pur in assenzadella prova di un suo intervento, di poter ricorrere ad ANDREOTTI per aggiustare il maxiproceso, la cui importanza per il sodalizio criminoso era innegabile.” 

 

 

Qui i testi integrali delle sentenze di Appello e Cassazione

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