Quella varata dalla Regione Liguria, con approvazione trasversale di maggioranza (centrosinistra) e opposizione (centrodestra), è una normativa che maschera come “sanatorie” un vero e proprio condono edilizio di “abusi sostanziali”, e spiana la strada a nuove cementificazioni senza controlo. Ci si poteva aspettare altro dalla “capitale” del Partito del Cemento? Certamente no. Per questo come Casa della Legalità avevamo chiesto formalmente al Governo di impugnare la normativa della Regione Liguria davanti alla Corte Costituzionale. Apprendiamo ora che il Governo ha impugnato la legge approvata dalla Regione Liguria e questo è senza alcun dubbio un segnale positivo. Vi sono però ulteriori rilievi alla normativa edilizia in questione che riteniamo opportuno vengano indicati e valutati dalla Corte Costituzionale...
Come abbiamo sottolineato nell'istanza presentata al Governo come Casa della Legalità, la Legge Regionale contiene molteplici punti che appaiono costituzionalmente illegittimi, in quanto contrastante con i principi fondamentali fissati dalla vigente normativa statale in materia di tutela dell’ambiente e degli ecosistemi. Vediamo qualche dettaglio...
In particolare quanto:
- La nuova disposizione è disciplinata dall’articolo 15 della legge regionale ligure in oggetto che prevede :
(Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 16/2008):
1. L’articolo 21 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 21 (Attività urbanistico-edilizia libera) “ la quale recita:
“1. Costituiscono attività edilizia non soggetta a permesso di costruire, né a DIA obbligatoria né a SCIA, purché effettuati nel rispetto delle normative di settore e, in particolare, delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e delle norme dei piani e dei regolamenti attuativi dei parchi:
f) l’installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini venatori, denominati “palchi”, di cui all’articolo 29, comma 13, della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni, riconducibili all’attività agro-silvo-pastorale
i) l’installazione di impianti di rilevazione anemometrica destinati a soddisfare esigenze temporalmente circoscritte di durata non superiore a trentasei mesi e da rimuovere comunque al termine della campagna di misurazione.”.
Si rileva pertanto che:
L’articolato prevede una riduzione della nozione di intervento di nuova costruzione con possibili nuove conseguenze in materia di titoli e di sanzioni.
Il rischio è dovuto dal fatto che manufatti “temporanei” “per esigenze non meramente temporanee” generino confusioni o interpretazioni distorte tali da favorire il permanere nel tempo di qualsiasi cosa in particolare manufatti/baracche da cantiere chioschi, palchetti per attività agricole-venatorie et altro, in palese violazione delle normative urbanistiche e vincolistiche nonché del D.P.R. 380/01 e s.m.i..
Quindi le attività non necessitanti titolo edilizio, quali l’installazione di manufatti leggeri non con retanti volumi chiusi, da utilizzare a fini venatori, denominati “palchi”, di cui all’articolo 29, comma 13, della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali perla protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), essendo realizzate prettamente in aree vincolate (boscate), permangono in maniera permanente alterando lo stato dei luoghi. La Regione Liguria ha comunque chiarito al di là di ogni dubbio già con nota nr. 105314/1959 che per temporanei si devono intendere gli appostamenti realizzati con attrezzature smontabili, non comportanti modificazione del sito, intesa con tutte evidenza come modificazione permanente e che comunque non permangano inderogabilmente in sito oltre alla stagione venatoria.
Le stesse torri anemometriche debbono soggiacere alla DIA obbligatoria ai sensi del D.M. 10/9/2010 in quanto non costituenti Attività urbanistico-edilizia libera.
- La nuova disposizione è disciplinata dall’articolo 23 della legge regionale ligure in oggetto che prevede:
Articolo 23 (Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 16/2008) che recita:
1. L’articolo 29 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 29 (Autorizzazione unica per impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili)
ALLEGATO 2 (Articolo 23)
“Elenco interventi urbanistico – edilizi soggetti a DIA obbligatoria
2) impianti di rilevazione anemometrica mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, da rimuovere in ogni caso alla fine della campagna di misurazione qualora si preveda una durata della rilevazione superiore a trentasei mesi;
3) impianti eolici di nuova realizzazione con potenza fino a 200 kW che non richiedano sostanziali modifiche alla viabilità pubblica esistente o esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100 metri;
4) impianti eolici fino a 1 MW che costituiscano ampliamento di parchi eolici esistenti che non richiedano sostanziali modifiche alla viabilità pubblica esistente o esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100 metri.”.
Nel caso di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare quelli normati:
- dalle linee-guida” statali in materia di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, nonche’ sulle “linee-guida tecniche” per la realizzazione degli impianti stessi (previste dall’art. 12 del D.lgs 29/12/2003 n° 387, ed approvate con D.M. 10/9/2010, previa approvazione in Conferenza unificata dell’ 8/7/2010. Entrate in vigore il giorno 4 ottobre 2010), la normativa nazionale dispone quanto: “12.6. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita':
a) impianti eolici non ricadenti fra quelli di cui alla lettera a) ed aventi capacita' di generazione inferiore alle soglie indicate alla Tabella A allegata al d.lgs. 387 del 2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007. (*)
Tabella A (Articolo 12)
Fonte / Soglie
1. Eolica 60 kW
2. Solare fotovoltaica 20 kW
3. Idraulica 100 kW
4. Biomasse 200 kW
5. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 kW
Appare quindi evidente che quanto sopraindicato e contenuto nell’ Allegato 2 (Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili soggetti a DIA di cui all’art. 23, comma 1, lettera e) non corrisponde alle soglie indicate dal sopraccitato D.M..
Ricordiamo inoltre che lo stesso D.M. prevede all’art. 11.5.: Sono soggette a DIA le opere di rifacimento realizzate sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere connesse.
Mentre al 12.6 recita: 12.6. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita':
a) impianti eolici non ricadenti fra quelli di cui alla lettera a) ed aventi capacita' di generazione inferiore alle soglie indicate alla Tabella A allegata al d.lgs. 387 del 2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007. (*)
b) Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento di cui al punto 12.5 lettera b), nel caso in cui si preveda una rilevazione di durata superiore ai 36 mesi.
L’esecuzione della legge regionale della Liguria comporta il rischio di un “irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico”, quale è quello alla “tutela della fauna selvatica, dell’ambiente e dell’ecosistema”, nonché al diritto alla sicurezza dei cittadini.
Per la Regione Liguria sono alquanto esplicative le dichiarazioni-reazioni del “tecnico” arch. Tomiolo (già in Provincia con la Marta Vincenzi ai tempi della realizzazione del Piano di Bacino, sempre in Provincia con la Vincenzi e poi con Alessandro Repetto ai tempi della non applicazione del Piano di Bacino e delle infinite deroghe e varianti sullo stesso, poi in Comune con la Vincenzi sempre nell'assenza di applicazione e rispetto del disposto del Piano di Bacino e nella perenne concessione di deroghe e varianti urbanistiche, e quindi promosso alla Regione Liguria con Claudio Burlando). Questi si lamenta della decisione del Governo di impugnare la nuova legge regionale sull'edilizia, affermando che il Governo, nell'impugnare la normativa ligure davanti alla Corte Costituzionale, “si sbaglia di grosso”. Il “tecnico” Tomiolo si spinge oltre dichiarando che quella della Regione Liguria è “una norma di buon senso introdotta per evitare che alcuni cittadini, in realtà pochi, perché si tratta di casi largamente teorici, si trovino nella situazione paradossale di dover demolire un'opera che il giorno successivo potranno ricostruire identica in quanto puc e regole edilizie in vigore lo consentono. E parliamo di piccole opere.”. Tomiolo poi ricorda che la normativa regionale in questione è in vigore dal 2008 e che queste modifiche impugnate non sarebbero di sostanza (noooo) ma solo di forma. Sempre Tomiolo ricorda quindi che in allora il Governo in carica (Berlusconi) non aveva impugnato la legge regionale davanti alla Corte Costituzionale.
A dar sostegno al tecnico che risponde all'iniziativa del Governo per la Regione Liguria guidata da Burlando, corre in sostegno anche un esponente della c.d. opposizione, Marco Melgrati, si, lui, l'ex Sindaco delle betoniere roventi di Alassio.