PRIMA PUNTATA/ La Rapallizzazione di Verzi a Loano descritta
da un ex assessore...
Tempi passati quando Cenere gridava: <VIVERI E' COME
PREVITI> ,da Secolo XIX del 10 marzo 1998. Tempi recenti quando il sindaco
Vaccarezza si faceva fotografare (Il Secolo XIX pubblicava) con il procuratore
capo della Repubblica, Scolastico, che in due occasioni pubbliche ha puntato
l'indice contro gli scempi edilizi e lo sfruttamento devastante del territorio.
Eppure la storia edilizia che documentiamo, al di là dei controlli a campione,
a passo di lumaca, iniziati il 12 ottobre 2007 (riportavano le cronache
locali), non ci dicono se la "legge è uguale per tutti", oppure a Loano ci sono
privilegiati e forse anche impuniti. Magari potrebbe intervenire la Procura
generale di Genova. Visto che i "topi ballano" e "cantano"!
di Gilberto Costanza

Loano - Come già anticipato in precedenti mie lettere aperte
pubblicate su
www.truciolisavonesi.it
(con la pubblicazione dell'elenco proprietari di azienda agricola che hanno
richiesto uno o più piani aziendali di sviluppo agricolo e approvati dalle
Giunte comunali presiedute dai sindaci
Francesco Cenere e
Angelo
Vaccarezza) e n. 163, rispettivamente del 6 luglio 2008 e del 14 luglio
2008, inizia la prima puntata sui Piani aziendali di sviluppo
agricolo (in seguito denominati, per brevità, P.A.S.A.), con doverose
premesse di richiamo Leggi e normative vigenti.
La
legge n. 9 del 9 gennaio 1963, per il riconoscimento della qualifica di
coltivatore diretto richiede la sussistenza di specifici requisiti oggettivi e
soggettivi:
Requisiti oggettivi: a) il fabbisogno
lavorativo del fondo non deve essere inferiore alle 104 giornate annue; b)
l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non deve essere
inferiore ad 1/3 di quella occorrente per le normali necessità delle
coltivazioni del fondo e per l'allevamento del bestiame.
Requisiti soggettivi: a. le attività agricole devono
essere esercitate direttamente con carattere di manualità; b. i soggetti
interessati devono dedicarsi in modo esclusivo o almeno prevalente alle
attività agricole.
Per attività prevalente deve intendersi quella che impegni il
coltivatore diretto per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca
per esso la maggior fonte di reddito.
La legge n. 41 del 1977, all'art. 5, così recita: " E'
considerato imprenditore esercente l'attività agricolo a titolo principale
colui che dedica almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo
all'attività agricola e che da questa trae almeno i due terzi del proprio
reddito globale di lavoro. I limiti di cui al comma precedente possono essere
ridotti al 50 per cento del reddito e del lavoro complessivamente ricavato e
dedicato all'agricoltura purchè alla fine del piano il tempo di lavoro dedicato
all'attività agricola raggiunga il limite di 2.300 ore annue per una unità lavorativa
uomo (ULU) ed il reddito raggiunga quello comparabile.
E' altresì considerato imprenditore esercente l'attività
agricola a titolo principale colui che avendo l'azienda ubicata per la maggior
parte in territorio montano o in zona svantaggiata dedica almeno il 50 per
cento del proprio tempo di lavoro complessivo all'attività agricola e che da
questa trae almeno il 50 per cento del proprio reddito globale di lavoro. I
soci delle cooperative agricole costituite a norma delle vigenti disposizioni e
quelli delle associazioni di imprenditori che presentano un piano comune devono
ricavare dall'attività singola e da quella associata almeno il 50 per cento del
proprio reddito e devono dedicare all'attività aziendale ed associata almeno il
50 per cento del proprio tempo di lavoro."

Considerato che le delibere di Giunta comunale di approvazione di
P.A.S.A., in premessa, richiama gli art. 27 e 32 delle Norme Tecniche di
Attuazione (in seguito denominati, per brevità, NTA) della Variante Generale al
P.R.G. (Piano Regolatore Generale), approvata con D.P.R.G. n. 372 del
04.12.1998, prevedono che l'edificazione nelle zone agricole si attui "a mezzo
di Piano Aziendale di approvazione della Giunta Comunale, esteso all'integrale
pertinenza di almeno una azienda agricola". A prescindere che sembra non
esserci coerenza e facili diverse interpretazioni nel Capitolo V - Zone
agricole - fra gli articoli dall'art. 24 all'art. 38.
L'art. 24 definisce le
zone agricole: 1) Le zone agricole individuate all'interno del
territorio comunale si suddividono in 4 categorie:
· Zone agricole "
EI", per agricoltura intensiva;
· Zone agricole "
ES", per agricoltura tradizionale;
· Zone agricole "
EE", per attività agro - silvo - pastorali
e difesa idrogeologica;
· Zone agricole "
S", agricole di salvaguardia anbientale.
2) Per gli interventi assentibili in ciascuna di queste zone
si danno le seguenti definizioni::
1) Fondo rustico: E' l'insieme
dei terreni, di un unico proprietario, ricadenti in zona agricola omogenea,
anche non contigui, costituenti la stessa azienda.
2) Azienda agricola: E'
l'azienda insistente su un fondo rustico, debitamente coltivato, avente una
superficie agraria (Sa) pari almeno a quella minima stabilita in ogni singola
articolazione delle zone agricole.
3) Abitazione connessa alla conduzione agraria del fondo: E' il complesso delle strutture murarie destinate alla
residenza, finalizzate ad una corretta conduzione del fondo aventi tipologia
rurale e precisamente:
- deve essere collocata in edifici di norma
unifamiliari o, al massimo, in edifici con non più di tre alloggi;
- deve avere una superficie lorda (comprensiva delle
murature) non superiore a mq. 200,00;
- ...
L'art. 25 definisce la
destinazione
d'uso:
1) La destinazione d'uso dei suoli e degli edifici nonché
parte dei medesimi sono esclusivamente connesse alla conduzione agraria dei
fondi salvo i casi già caratterizzati alla data di adozione del PRG da diversa
destinazione d'uso rispetto a quella comune alla conduzione delle attività
agricole. Nelle zone agricole sono consentiti interventi esclusivamente per le
seguenti destinazioni d'uso: 1) abitazioni connesse alla conduzione agraria del
fondo; 2) annessi rustici;
3) ... .
2) in tutti i casi si intervenga sul patrimonio edilizio
esistente, la S.I.u minima degli alloggi non può essere inferiore a mq. 70,00
lordi, fatta salva la minima superficie netta di norma.
L'art. 26 definisce
Interventi edilizi
in zone agricole: norme generali: 1) ... e seguenti ... 8) Ogni entità
realizzata sia singola che multipla deve essere raggiungibile con strada, deve
essere servita da acquedotto, deve essere collegata con la rete di
distribuzione dell'energia elettrica e garantire lo smaltimento delle acque
nere tramite sistema di depurazione atto a soddisfare i requisiti stabiliti
dalla legge. (
continua nella prossima puntata).
Il rinvio si rende necessario per non tediare il lettore nel
richiamare leggi e NTA.
Già le premesse sopra riportate consentono di iniziare a fare
riflessioni, ipotesi e domande.
Ci si chiede e si chiede (agli
amministratori tutti e responsabili di settore degli Enti: Comune, Provincia e
Regione che hanno l'obbligo/dovere, nelle rispettive competenze, di
effettuare i controlli ed interventi a norma di Leggi vigenti):

1) Quanti, in realtà, i proprietari che hanno richiesto l'approvazione
di P.A.S.A. avevano ed hanno i requisiti di legge ?
2) Come è possibile che avessero i requisiti di legge: non
residenti (49), società di imprese edili (4) e residenti (60) che (notoriamente)
svolgevano o svolgono altra attività prevalente come: insegnanti e politici,
liberi professionisti, commercianti (alcuni titolari di supermercato),
proprietari di stabilimenti balneari, amministratori di condomini, impiegati di
Enti, di banca, ecc. e pensionati ?
3) Quali requisiti avevano ed hanno quei proprietari
(4) che hanno dichiarato di essere domiciliati presso lo Studio dell' Ing.
Ferruccio
MASI ?
4) A prescindere dai requisiti (
sicuramente
prioritari!), quali sono i motivi per cui i seguenti proprietari
richiedenti (residenti e non residenti)
hanno usufruito più di una delibera
di approvazione di P.A.S.A. da parte della
Giunta comunale di Loano:
Francesco Costanzo(2) (residente a
Brandizzo (TO),
Rossella Dal Bello (3) (residente a Asti),
Modesto
Dellagaren (3) (residente a Asti),
Rosolino Ferraro (2) (residente a
Loano),
Gino Garabello (2) (residente a Prunetto(CN),
Pier Paolo
Garabello (2) (residente a Prunetto (CN),
Pietro Oliva (3)
(residente a Boissano),
Giovanni Battista Porro (2) (residente a
Loano),
Rocca Davide (2) (residente a
Loano),
Stefanie Rembado (2)
(residente a Pietra Ligure) ?
Probabilmente non seguiranno chiarimenti
in merito, non solo per chi scrive ma per tutti i cittadini loanesi, (
da chi
di dovere!). In oggi sono rimasti inevasi quelli già enunciati su
precedenti articoli o lettere aperte.
Il seguito alla prossima puntata