Legge 5 dicembre 2005, n. 251
" Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354,
in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione
delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione "
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2005
Art. 1.
1. L'articolo 62-
bis del
codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 62-
bis - (Circostanze attenuanti
generiche). - Il giudice, indipendentemente dalle circostanze
previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre
circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione
della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione
di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere
con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.
Ai fini dell'applicazione del
primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133,
primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo
99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407,
comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale, nel caso in
cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a cinque anni».
2. All'articolo 416-
bis del
codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma,
le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti:
«da cinque a dieci anni»;
b) al
secondo comma, le parole: «quattro» e «nove» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «sette» e «dodici»;
c) al quarto comma,
le parole: «quattro» e «dieci» sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: «sette» e «quindici» e le parole: «cinque»
e «quindici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«dieci» e «ventiquattro».
3. All'articolo 418, primo comma, del codice
penale, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti:
«da due a quattro anni».
Art. 2.
1. Al primo comma dell'articolo
644 del codice penale, le parole: «da uno a sei anni e con la multa
da euro 3.098 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «da
due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000».
Art. 3.
1. Il quarto comma dell'articolo
69 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi
i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonchè dagli
articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto
di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti,
ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena
di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente
da quella ordinaria del reato».
Art. 4.
1. L'articolo 99 del codice penale
è sostituito dal seguente:
«Art. 99 -
(Recidiva). - Chi,
dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un
altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena
da infliggere per il nuovo delitto non colposo.
La pena può essere aumentata
fino alla metà:
1) se il nuovo delitto
non colposo è della stessa indole;
2) se il nuovo
delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna
precedente;
3) se il nuovo
delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione
della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente
all'esecuzione della pena.
Qualora concorrano più circostanze fra quelle
indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.
Se il recidivo commette un altro delitto
non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma,
è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è
di due terzi.
Se si tratta di uno dei delitti indicati
all'articolo 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura
penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio
e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore
ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.
In nessun caso l'aumento di pena
per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante
dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo».
Art. 5.
1. All'articolo 81 del codice
penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
«Fermi restando i limiti indicati al terzo
comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più
grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva
prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità
di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena
stabilita per il reato più grave».
2. All'articolo 671 del codice di procedura
penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-
bis. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del
codice penale».
Art. 6.
1. L'articolo 157 del codice
penale è sostituito dal seguente:
«Art. 157 -
(Prescrizione. Tempo necessario
a prescrivere). - La prescrizione estingue il reato decorso il
tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge
e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e
a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorchè puniti
con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario
a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato
consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze
attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che
per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa
da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si
tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo
69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del
secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce
congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria,
per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto
alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce
pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il
termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono
sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo e
terzo comma, nonchè per i reati di cui all'articolo 51, commi
3-
bis e 3-
quater, del codice di procedura penale.
La prescrizione è sempre espressamente
rinunciabile dall'imputato.
La prescrizione non estingue i reati
per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto
dell'applicazione di circostanze aggravanti».
2. All'articolo 158, primo comma, del codice
penale, le parole: «o continuato» e le parole: «o la continuazione»
sono soppresse.
3. L'articolo 159 del codice
penale è sostituito dal seguente:
«Art. 159 -
(Sospensione del corso della
prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane sospeso in
ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale
o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare
disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) deferimento
della questione ad altro giudizio;
3) sospensione
del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle
parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo
difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti
o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il
sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento,
dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento
aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste
dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.
Nel caso di autorizzazione a procedere,
la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in
cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione
riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la
richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso
dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».
4. All'articolo 160, terzo comma, del codice
penale, le parole: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo
157 possono essere prolungati oltre la metà» sono sostituite
dalle seguenti: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo
157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo
161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo
51, commi 3-
bis e 3-
quater, del codice di procedura penale».
5. All'articolo 161 del codice
penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo
51, commi 3-
bis e 3-
quater, del codice di procedura penale,
in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare
l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere,
della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma,
di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del
doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105».
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 30-
ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
«Art. 30-
quater -
(Concessione dei
permessi premio ai recidivi). - 1. I permessi premio possono essere
concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista
dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi
previsti dal comma 4 dell'articolo 30-
ter:
a) alla lettera
a) dopo l'espiazione di un terzo della pena;
b)
alla lettera
b) dopo l'espiazione della metà della pena;
c)
alle lettere
c) e
d) dopo l'espiazione di due terzi
della pena e, comunque, di non oltre quindici anni».
2. Al comma 1 dell'articolo 47-
ter della
legge 26 luglio 1975, n. 354, è premesso il seguente:
«
01. La pena
della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal
libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-
bis,
609-
quater e 609-
octies del codice penale, dall'articolo
51, comma 3-
bis, del codice di procedura penale e dall'articolo
4-
bis della presente legge, può essere espiata nella propria
abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza,
quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione
della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta
anni di età purchè non sia stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza nè sia stato mai condannato con l'aggravante
di cui all'articolo 99 del codice penale».
3. Il comma 1 dell'articolo 47-
ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:
«
1. La pena
della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte
residua di maggior pena, nonchè la pena dell'arresto, possono
essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora
ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi
di:
a)
donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con
lei convivente;
b)
padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad
anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti
assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
c)
persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti
contatti con i presìdi sanitari territoriali;
d)
persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
e)
persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di
studio, di lavoro e di famiglia.
1. 1. Al condannato,
al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99,
quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione
domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua
di maggior pena, non supera tre anni».
4. Il comma 1-
bis dell'articolo 47-
ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
«
1-bis. La detenzione domiciliare può
essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in
misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di
maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando
non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio
sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che
il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica
ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-
bis e a quelli
cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto
comma, del codice penale».
5. Dopo l'articolo 50 della legge 26 luglio
1975, n. 354, è inserito il seguente:
«Art. 50-
bis - (Concessione della semilibertà
ai recidivi). - 1. La semilibertà può essere concessa
ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo
99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei
due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei
delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-
bis della presente
legge, di almeno tre quarti di essa».
6. Il comma 1 dell'articolo 58-
quater
della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
«
1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei
casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà
non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole
di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale».
7. Dopo il comma 7 dell'articolo 58-
quater
della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:
«7-
bis. L'affidamento in prova
al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione
domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più
di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista
dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».
Art. 8.
1. Dopo l'articolo 94 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, è inserito seguente:
«Art. 94-
bis - (Concessione dei benefìci
ai recidivi). - 1. La sospensione dell'esecuzione della pena
detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti
di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata
la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale,
possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare
non supera i tre anni. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva
e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona
tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva
prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono
essere concessi una sola volta».
Art. 9.
1. All'articolo 656 del codice
di procedura penale, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«
9. La sospensione
dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a)
nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-
bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b)
nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire,
si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui
la sentenza diviene definitiva;
c)
nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista
dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».
Art. 10.
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta
Ufficiale.
2. Ferme restando le disposizioni
dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente
legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti
e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più
lunghi di quelli previgenti.
3. Se, per effetto delle nuove disposizioni,
i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano
ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo
grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonchè
dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte
di cassazione.