Legge 20 febbraio 2006, n. 46
"Modifiche al codice di procedura penale, in materia di
inappellabilità delle sentenze di proscioglimento"
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006
Art. 1.
1. L'articolo 593 del codice
di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 593. -
(Casi di appello). -
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2,
579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro
le sentenze di condanna.
2. L'imputato e il pubblico
ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle
ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova è
decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione
dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilità
dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento
le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza
di primo grado.
3. Sono inappellabili le sentenze
di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda».
Art. 2.
1. All'articolo 443 del codice
di procedura penale, al comma 1, le parole: «, quando l'appello
tende ad ottenere una diversa formula» sono soppresse.
Art. 3.
1. All'articolo 405 del codice
di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-
bis. Il pubblico ministero, al termine
delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione
si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti,
successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle
indagini».
Art. 4.
1. L'articolo 428 del codice
di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 428. -
(Impugnazione della sentenza
di non luogo a procedere). - 1. Contro la sentenza di non luogo
a procedere possono proporre ricorso per cassazione:
a) il procuratore
della Repubblica e il procuratore generale;
b)
l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il
fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
2. La persona offesa può proporre
ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall'articolo
419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile può proporre
ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606.
3. Sull'impugnazione decide
la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo
127».
Art. 5.
1. All'articolo 533 del codice
di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«
1. Il giudice pronuncia sentenza di
condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al
di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica
la pena e le eventuali misure di sicurezza».
Art. 6.
1. Al comma 1 dell'articolo 576
del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo,
le parole: «, con il mezzo previsto per il pubblico ministero,»
sono soppresse;
b)
al secondo periodo, le parole: «Con lo stesso mezzo e negli stessi
casi può» sono sostituite dalle seguenti: «La parte civile
può altresì».
Art. 7.
1. L'articolo 580 del codice
di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 580. -
(Conversione del ricorso
in appello). - 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti
mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione
di cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello».
Art. 8.
1. Al comma 1 dell'articolo 606
del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera
d)
è sostituita dalla seguente:
«
d) mancata assunzione di una prova
decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione
dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma
2»;
b) la lettera
e)
è sostituita dalla seguente:
«
e) mancanza, contraddittorietà
o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta
dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo
specificamente indicati nei motivi di gravame».
Art. 9.
1. L'articolo 577 del codice
di procedura penale è abrogato.
2. All'articolo 36, comma 1,
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «e
contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa»
sono soppresse.
Art. 10.
1. La presente legge si applica ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.
2. L'appello proposto contro
una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero
prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato
inammissibile con ordinanza non impugnabile.
3. Entro quarantacinque giorni dalla
notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2
può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di
primo grado.
4. La disposizione di cui al comma
2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla
pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte
di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una
sentenza di assoluzione.
5. Nei limiti delle modificazioni
apportate dall'articolo 8 della presente legge possono essere presentati
i motivi di cui all'articolo 585, comma 4, del codice di procedura
penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.