Legge 28 marzo 2002, n. 44
"Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla
costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo
2002
Art. 1.
1. Nell'articolo 1 della legge 24
marzo 1958, n. 195, al primo comma, la parola: «venti» è
sostituita dalla seguente: «sedici» e la parola: «dieci»
è sostituita dalla seguente: «otto».
Art. 2.
1. All'articolo 4 della legge 24
marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al primo comma, la
parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «sei»
e la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
b) al secondo
comma, le parole: «due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede
la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore»
sono sostituite dalle seguenti: «un componente eletto dal Parlamento, che
presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore»
e le parole: «cinque magistrati con funzioni di merito» sono sostituite
dalle seguenti: «due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo
23, comma 2, lettera
c); un magistrato che esercita le funzioni di cui
all'articolo 23, comma 2, lettera
b)»;
c) al terzo
comma, le parole: «tre magistrati con funzioni di merito» sono sostituite
dalle seguenti: «un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo
23, comma 2, lettera
b); un magistrato che esercita le funzioni di cui
all'articolo 23, comma 2, lettera
c)» e le parole: «due
componenti eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «un
componente eletto dal Parlamento»;
d) il quinto
comma è abrogato.
Art. 3.
1. Nell'articolo 5 della legge 24
marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, al primo comma, la parola:
«quattordici» è sostituita dalla seguente: «dieci»
e la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque».
Art. 4.
1. All'articolo 6 della legge 24
marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al primo comma, primo
periodo, sono soppresse le parole: «, che nell'elezione prevista dall'articolo
4 sia stato designato a tale funzione»;
b) il secondo
comma è sostituito dal seguente:
«Il componente effettivo eletto dal Parlamento
è sostituito dal supplente della stessa categoria»;
c) dopo il sesto comma
è aggiunto il seguente:
«Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei
voti. In caso di parità prevale la soluzione più favorevole all'incolpato».
Art. 5.
1. L'articolo 23 della legge 24 marzo
1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«Art. 23. -
(Componenti eletti dai magistrati).
- 1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti
del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto
e segreto.
2. L'elezione si effettua:
a) in un collegio unico
nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità
presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa
Corte;
b) in un
collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni
di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale
antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema
di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo
2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
c) in un
collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di
giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema
di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario
di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo
2 della citata legge n. 48 del 2001».
Art. 6.
1. L'articolo 24 della legge 24 marzo
1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«Art. 24. -
(Elettorato attivo e passivo).
- 1. All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore
della magistratura partecipano tutti i magistrati con la sola esclusione degli
uditori giudiziari ai quali, al momento della convocazione delle elezioni, non
siano state conferite le funzioni giudiziarie, e dei magistrati che, alla stessa
data, siano sospesi dall'esercizio delle funzioni ai sensi degli articoli
30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive
modificazioni.
2. Non sono eleggibili:
a) i magistrati che
al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie
o siano sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 30 e 31 del citato regio
decreto legislativo n. 511 del 1946, e successive modificazioni;
b) gli
uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento della convocazione
delle elezioni non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nella
qualifica;
c) i magistrati
che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subìto sanzione
disciplinare più grave dell'ammonimento, salvo che si tratti della
sanzione della censura e che dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi
almeno dieci anni senza che sia seguita alcun'altra sanzione disciplinare;
d) i magistrati
che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria
del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate
le elezioni;
e) i magistrati
che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui
rinnovazione vengono convocate le elezioni».
Art. 7.
1. L'articolo 25 della legge 24 marzo
1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«Art. 25. -
(Convocazione delle elezioni, uffici
elettorali e spoglio delle schede). - 1. La convocazione delle elezioni
è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni
prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
2. Nei cinque giorni successivi
al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della
magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema
di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio
presso la stessa Corte che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più
gravi dell'ammonimento, e presieduto dal più elevato in grado o
da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
3. Entro venti giorni dal provvedimento
di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale
elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata
dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue
funzioni unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a
venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono
presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma
2 dell'articolo 23, nè possono candidarsi a loro volta. Dalla predetta
dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato,
che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo
24.
4. Scaduto il termine di cui al
comma 3, nei cinque giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta
che il candidato eserciti le funzioni indicate nell'articolo 23, comma
2, lettere
a), b) o
c), che non sussista in capo allo stesso alcuna
delle cause di ineleggibilità indicate al comma 2 dell'articolo
24 e che risulti rispettato quanto previsto al comma 3 del presente articolo;
trasmette quindi immediatamente le candidature ammesse alla Segreteria del Consiglio
superiore della magistratura. Contro il provvedimento di esclusione, che deve
essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione
nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte
si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso.
5. L'elenco dei candidati,
distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente
pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, è
inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni
prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine,
a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte
le sedi giudiziarie.
6. Entro il ventesimo giorno antecedente
quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una
commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due
supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano
subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento,
presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità
di servizio o dal più anziano.
7. I consigli giudiziari provvedono
alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale
composto di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non
abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento,
presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità
di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti,
i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
8. I magistrati in servizio presso
i tribunali, le Procure della Repubblica presso i tribunali, le Corti di appello,
le Procure generali presso le Corti di appello, i tribunali per i minorenni
e le relative Procure della Repubblica, nonchè i tribunali di sorveglianza,
votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di
appartenenza.
9. I magistrati fuori ruolo, i magistrati
della Direzione nazionale antimafia e i magistrati di merito destinati alla
Corte suprema di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte,
ai sensi degli articoli 115 e 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti dall'articolo
2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, votano nel seggio del tribunale
di Roma.
10. I magistrati che esercitano
le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la
Procura generale presso la stessa Corte votano presso l'ufficio centrale
elettorale ivi costituito».
Art. 8.
1. L'articolo 26 della legge 24 marzo
1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«Art. 26. -
(Votazioni). - 1. Alle
operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore
alle diciotto ore.
2. Ogni elettore riceve tre schede,
una per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23,
comma 2.
3. Ogni elettore esprime il proprio
voto per un solo magistrato su ciascuna scheda elettorale.
4. Sono bianche le schede prive
di voto valido.
5. Sono nulle le schede nelle quali vi
sono segni che rendono il voto riconoscibile.
6. È nullo il voto espresso
per magistrati non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello
cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione
della preferenza.
7. I seggi elettorali e l'ufficio
centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione presiedono
alle operazioni di voto, all'esito delle quali dividono le schede per collegio
e le trasmettono alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo
25, comma 6, che provvede allo scrutinio.
8. Ciascun candidato può
assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive
operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale».
Art. 9.
1. L'articolo 27 della legge 24 marzo
1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«Art. 27. -
(Scrutinio e assegnazione dei seggi).
- 1. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio, separatamente
per ciascun collegio, aprendo le schede elettorali e dividendo quelle valide
in gruppi secondo la preferenza espressa; determina il totale dei voti validi
e il totale delle preferenze per ciascun candidato.
2. Vengono dichiarati eletti i
candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello
dei seggi da assegnare in ciascun collegio. In caso di parità di voti,
prevale il candidato più anziano nel ruolo. In caso di ulteriore parità,
prevale il candidato più anziano.
3. Nel caso in cui il numero dei
candidati dichiarati eletti sia inferiore a quello dei seggi, entro un mese
vengono indette elezioni suppletive per l'assegnazione dei seggi ancora
vacanti. Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti
e funzioni istituzionali del Consiglio superiore della magistratura è
assicurato dalla presenza di componenti eletti in numero non inferiore a dodici,
dei quali otto togati e quattro eletti dal Parlamento in seduta comune; degli
otto membri togati almeno due devono rispettivamente appartenere alle categorie
di cui alle lettere
a) e
b) del comma 2 dell'articolo 23.
In caso diverso si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo
30».
Art. 10.
1. L'articolo 28 della legge 24 marzo
1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«Art. 28. -
(Contestazioni). - 1. I
seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte
suprema di cassazione provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte
durante le operazioni di voto.
2. La commissione centrale elettorale
provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validità delle schede.
3. Delle contestazioni e delle decisioni
relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali».
Art. 11.
1. L'articolo 39 della legge 24 marzo
1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«Art. 39. -
(Sostituzione dei componenti eletti
dai magistrati). - 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa
dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore
della magistratura è sostituito dal magistrato che lo segue per numero
di preferenze nell'ambito dello stesso collegio. In mancanza, entro un
mese vengono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dall'articolo
27, comma 3, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti».
Art. 12.
1. Gli articoli 23-
bis, 24-
bis
e 24-
ter della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono abrogati.
Art. 13.
1. Il secondo comma dell'articolo
30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«I magistrati componenti elettivi sono collocati
fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione della carica il
Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero,
il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni
precedentemente esercitate. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in
cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato
non può essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso
da quello eventualmente ricoperto prima dell'elezione o nuovamente collocato
fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie
ordinarie. La predetta disposizione tuttavia non si applica quando il collocamento
fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di
funzioni elettive».
2. La disposizione introdotta dal comma 1 non si applica
ai magistrati componenti elettivi che abbiano fatto parte del Consiglio superiore
della magistratura anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 14.
1. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
le disposizioni di attuazione e di coordinamento della presente legge eventualmente
necessarie, entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
2. Qualora le prime elezioni del Consiglio
superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della
presente legge debbano effettuarsi, ai sensi dell'articolo 21 della legge
24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma
1, il termine di cui al predetto articolo 21 è prorogato di non oltre
sessanta giorni.
Art. 15.
1. Le disposizioni della presente legge
non si applicano al Consiglio superiore della magistratura in carica alla data
di entrata in vigore della medesima.
Art. 16.
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.